Dal 12 febbraio illegali i maniglioni antipanico privi di marcatura CE.
I maniglioni antipanico, così come altri dispositivi di apertura manuale privi di marcatura CE istallati sulle porte dislocate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale di «Sicurezza in caso di incendio», devono essere improrogabilmente sostituiti entro il 12 Febbraio.
A stabilirlo è il decreto ministeriale del 3 novembre 2004 (pubblicato sulla GU n. 271 del 18-11-2004) firmato dall’allora Ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu che all’articolo 5 dispone: “I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività..., sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ricordiamo che, così come specificato dal testo, i dispositivi di apertura manuale delle porte poste lungo le vie di esodo devono rispettare quanto indicato per la marcatura CE dalla UNI EN 1125 per le uscite antipanico azionate mediante barra orizzontale:
“...Qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone; i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti...”, oppure dalla UNI EN 179 per le uscite di emergenza azionate mediante maniglia a leva o piastra a spinta, “...Qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone; l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26”.
Ne consegue che sono esclusi dall’obbligo di sostituzione solotanto i dispositivi di apertura manuale privi di CE installati su porte dislocate lungo le vie di fuga che non devono rispettare il requisito di sicurezza in caso di incendio.
Un fac-simile di contratto per l'affidamento di un incarico a un RSSP esterno
Convegno a Torino per la presentazione delle Linee guida per le scuole Piemontesi
A supporto della trattazione "Appalti, contratti d'opera e di somministrazione", pubblicata sul n. 5 di Sinergie di Scuola, si riporta di seguito il contenuto degli Allegati X e XI del D.Lgs, 81/08 da tener presente nella redazione del DUVRI:
ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
I requisiti professionali necessari e l'esonero dai corsi di formazione
I tempi per la valutazione stress lavoro correlato in Blog Sicurezza
Un Dirigente scolastico nostro abbonato mi chiede se il termine del 31 dicembre per l’elaborazione della valutazione dello stress lavoro correlato sia "tassativo" o se, come sembra evincersi dalla lettura della circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre scorso, sia da intendersi come il termine iniziale dal quale la valutazione dovrà essere inserita nel DVR secondo le indicazioni riportate nella circolare stessa.
In pratica, il Dirigente scolastico cosa deve fare? E quanto tempo ha per farlo?
La lettura della circolare in esame è corretta: il termine del 31/12/2010 è il termine per dare inizio al processo di valutazione del rischio di stress lavoro correlato.
L’arco temporale in cui il rischio da stress lavoro-correlato deve essere affrontato è però una scelta personale di ciascun Dirigente scolastico. Il legislatore non stabilisce delle tempistiche proprio perché in realtà la filosofia dell’intera valutazione del rischio è quella di avere un processo perennemente aperto e dinamico; con la definizione delle misure di prevenzione e protezione del rischio vengono anche stabilite delle priorità di intervento e delle tempistiche per la verifica dei risultati ottenuti dall’attuazione della misura.
Entro il 31/12/2010 il datore di lavoro dovrà quindi dimostrare di aver iniziato a trattare la valutazione del rischio stress lavoro correlato, partendo proprio dalla fase preliminare, quella della rilevazione degli indicatori oggettivi e verificabili: indicatori aziendali, contesto di lavoro, contenuto del lavoro.
Per affrontare questa prima fase può essere utile servirsi di check list, quali ad esempio la proposta metodologica suggerita dall’ ISPESL in collaborazione con l’ASL 20 di Verona.
La fase di approfondimento invece può richiedere tempi più o meno lunghi, a seconda della metodologia di valutazione adottata, della peculiarità del contesto di lavoro, delle problematiche emerse in fase preliminare, dalla necessità di richiedere il supporto di figure professionali specifiche, quali ad esempio lo psicologo del lavoro.
Entro il 31/12/2010 sarà quindi opportuno che nel DVR siano riportati gli esiti della fase di valutazione preliminare, indicando poi una tempistica ragionevole (3-6 mesi) in cui verrà approfondita la valutazione.
Di fronte al terremoto, gli italiani sono fatalisti e poco informati
Approvate le indicazioni in vista del termine del 31 dicembre
La scadenza è prevista per il 31 dicembre prossimo