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Abbiamo già avuto modo di parlare dei congedi parentali extra previsti dal decreto Cura Italia.

Si veda in proposito la notizia: Coronavirus, congedi parentali e permessi legge 104/92

Con circolare n. 45 del 25/03/2020, l'INPS ha fornito ulteriori istruzioni, con particolare riferimento anche alla compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

Innanzitutto ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo Covid-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Il congedo e il relativo trattamento economico non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Per quanto riguarda la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap, il paragrafo 8.4 della circolare illustra come fare.

I trattamenti economici di cui al congedo di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, nella misura indicata dall’articolo 23 del medesimo D.L. (50 per cento della retribuzione), corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del D.L. citato riguarderà la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.

Sul piano degli adempimenti ai fini previdenziali, i periodi di congedo di cui all’articolo 25 citato dovranno essere dichiarati utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite il seguente Tipo Servizio:

93. Congedo parentale per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per emergenza COVID 19 (Art. 25 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).

La compilazione di tale elemento deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare n. 81 del 22 aprile 2015.

Al riguardo l'INPS ricorda che:

il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo E0 e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro E0, ovvero dei quadri V1, causale  5 relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di eventuali periodi di sospensione  di periodo utile o di cambio Tipo Impiego:

  • nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> si dovrà dichiarare la quota parte della retribuzione ricorrente non erogata al lavoratore nel periodo di riferimento
  • nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni in cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000);

devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito e ove prevista di quella ENPDEP commisurati alla retribuzione figurativa accreditata ai fini pensionistici.

Non devono invece essere comunicati con tale Tipo Servizio i permessi retribuiti ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche costituiscono Servizio Ordinario con relativo versamento della contribuzione dovuta.

Per tutti i lavoratori pubblici, con iscrizione alla Gestione pubblica, e per i quali i periodi di congedo fossero stati già comunicati a partire dal 5 marzo 2020 con i consueti codici di congedo parentale, per procedere alla conversione del congedo parentale ordinario nel congedo COVID 19, i datori di lavoro dovranno trasmettere gli elementi V1 Causale 7 CMU 8 ad annullamento ed inviare quelli con i Tipi Servizio qui previsti.

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