Sinergie di Scuola

L’esatta valutazione dei titoli e dei servizi per le Graduatori Provinciale Supplenze è un’operazione spesso complicata per via della molteplicità delle casistiche possibili.

Richiamiamo in proposito un recente quesito giunto in redazione, concernente la valutabilità del servizio prestato da un supplente come educatore.

Si chiede se i servizi di seguito indicati sono valutabili nelle GPS scuola primaria, infanzia e personale educativo:
- dal XXX al XXX servizio di educatore presso scuola pubblica alle dipendenze di cooperativa con contratto di lavoro a progetto ex art. 61 e ss. D.Lgs. 276/2003;
- dal XXX al XXX servizio di educatore del servizio di assistenza scolastica c/o scuola pubblica con contratto di lavoro autonomo di natura professionale con Comune;
dal XXX al XXX servizio di operatore educativo di III livello c/o Istituto Montessoriano.

Come precisato nella FAQ 31 del Ministero (già rilasciata nel 2020) le GPS «sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli [...] Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza».

L’O.M. 112 del 6/05/2022 (“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della Legge 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) riporta, negli allegati, la valutazione del punteggio di titoli e servizi. Nello specifico:

  • Tabella A/1 – Titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune;
  • Tabella A/2 – Titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune;
  • Tabella A/7 – Titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado;

indicano chiaramente che nelle graduatorie di infanzia e primaria può essere oggetto di valutazione per le supplenze dei docenti esclusivamente il servizio di insegnamento, con l’esclusione quindi del servizio di educatore.

Per quanto riguarda il personale educativo, il punteggio è valutato secondo le Tabelle:

  • Tabella A/9 – Titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze;
  • Tabella A/10 – Titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze.

Al punto C.1 – Servizio prestato in qualità di educatore delle istituzioni educative e nelle istituzioni analoghe dei Paesi esteri o di istituzioni analoghe a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2 sino a un massimo per ciascun anno scolastico di 12 punti. Il servizio prestato ai sensi dell’art. 11, comma 14 della Legge 124/1999 è comunque valutato 12 punti.

È inoltre valutato il servizio di insegnamento prestato su posto comune o di sostegno nelle Istituzioni scolastiche di qualsiasi grado di cui al punto C.2.

Se ne deduce che il servizio di educatore, per essere valutato, deve essere prestato solo nelle istituzioni educative, cioè nei convitti statali e negli educandati statali, dove sono presenti le graduatorie di tale personale (vedi Elenco istituzioni educative).

Per quanto riguarda la tipologia di contratto, all’art. 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio) dell’O.M. 112/2022 il comma 3 recita: «I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente».

I contratti atipici, meglio specificati alla nota 19 della Allegato B del D.M. 374 del 1/06/2017, riguardano tuttavia solo attività di insegnamento.

Considerato pertanto che i servizi indicati nel quesito non sono servizi di insegnamento e non risultano essere stati prestati presso educandati o convitti (a meno che le scuole pubbliche indicate non siano annesse a educandati/convitti e l’Istituto Montessoriano non rientri nell’elenco del Ministero), si ritiene che gli stessi non siano valutabili nelle graduatorie GPS AAAA-EEEE-PPPP.

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