Sinergie di Scuola

Il rapporto di lavoro a tempo determinato nelle scuole segue delle regole non sempre analoghe ai contratti a tempo indeterminato.

La segreteria, nella gestione delle pratiche dei supplenti, si trova frequentemente di fronte a casi di non facile soluzione.

Per questa ragione l’ARAN ha più volte dovuto rispondere a quesiti inerenti al personale a tempo determinato.

Incarichi

Il Dirigente scolastico può attribuire incarichi al personale collaboratore scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e/o per un breve periodo?

In via preliminare, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che:

  • i contratti collettivi nazionali del comparto Scuola, oggi comparto Istruzione e ricerca, si applicano a tutto il personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
  • gli incarichi specifici rientrano nei compiti del personale ATA sanciti dall’art. 47 del CCNL Scuola del 29/11/2007, come modificato dall’art. 1 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25/07/2008, che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano per il suddetto personale, l’assunzione di responsabilità ulteriori, nonché lo svolgimento di particolari responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.

Pertanto, nulla vieta che tali incarichi siano attribuiti anche al personale assunto a tempo determinato.

Sospensione delle lezioni

Nel caso di docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, come si considerano le giornate di sospensione delle lezioni?

L’art. 40 del CCNL Scuola del 29/11/2007 disciplina, per il personale docente, il rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale articolo, al comma 3, affronta la tematica oggetto del quesito. In particolare, tale comma 3, dispone: «[...] qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. [...]».

In merito si osserva che una corretta lettura del citato art. 40, insiste sostanzialmente sul termine «[...] in un’unica soluzione[...]», che, nello spirito e nella lettera della norma, vuol dire senza soluzione di continuità. Ciò che rileva, pertanto, è l’oggettiva circostanza che il docente titolare risulti assente, senza soluzione di continuità – e, quindi, senza che abbia riassunto servizio – per uno spazio temporale che inizi almeno sette giorni prima della sospensione delle lezioni e cessi in una data non inferiore a sette giorni dopo la ripresa delle lezioni stesse.

Retribuzione di sabato e domenica

Al docente supplente va retribuita la sola giornata festiva della domenica o anche quella del sabato, anche se non lavorativa?

L’art. 40 del CCNL 29/11/2007 comparto Scuola, disciplinando il rapporto di lavoro a tempo determinato, al comma 3 dispone che «[...] Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile». La norma in esame trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione, il quale riconosce sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo per ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.

Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorché non lavorativa.

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