Sinergie di Scuola

La FLC CGIL ha recentemente pubblicato un utile vademecum in cui vengono riassunte le principali regole per la convocazione dei supplenti per l’a.s. 2020/2021, con un’attenzione al cd. Organico Covid.

Riportiamo di seguito una sintesi del documento, con alcune integrazioni derivanti da recenti note del M.I.

Organico Covid-19

Le supplenze “Covid”, sia per i docenti che per gli ATA, sono normali supplenze temporanee fino al termine delle lezioni sui posti aggiuntivi autorizzati per far fronte alle esigenze di funzionamento delle scuole per l’a.s. 2020/2021.

Pertanto chi le accetta ha gli stessi diritti e doveri degli altri supplenti temporanei e le può lasciare solo alle stesse condizioni delle altre supplenze temporanee.

Non è possibile conferire queste supplenze al personale ATA di ruolo per l’art. 59, data la natura temporanea di queste.

In proposito, riportiamo quanto chiarito dal M.I. con due note:

Nota 1843 del 13/10/2020
[...] ai sensi dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 5 agosto 2020, si tratta di risorse straordinarie da impiegarsi al fine di sopperire alle “comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e, come tali, rientrano comunque nella gestione più generale dell’“organico dell’autonomia”, da impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico.
In particolare, è stata segnalata la riemersione della cosiddetta categoria dei “potenziatori”, inesistente a livello normativo e sulla quale già si sono espresse con chiarezza le Note sugli organici, e dei conseguenti cambi di cattedra mano mano che giungono a conclusione le operazioni di assegnazioni delle supplenze.
Si fa presente che l’utilizzo ottimale dell’organico, da parte del Dirigente scolastico, non può che privilegiare da un lato le esigenze di contenimento epidemiologico, dall’altro i migliori risultati di apprendimento, a proposito dei quali la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto rilievo.
Approfitto dell’occasione per evidenziarvi la necessità di una particolare attenzione alle classi seconde di scuola primaria, che lo scorso anno scolastico possono aver conseguito, più di altre, un parziale raggiungimento degli apprendimenti previsti, soprattutto con riferimento alle capacità di scrittura e di lettura, da recuperarsi prioritariamente, oltre che nell’attività didattica ordinaria, anche attraverso il ricorso ai piani di integrazione degli apprendimenti.

Quindi i docenti Covid fanno parte dell’organico dell’autonomia e in quanto tali possono essere utilizzati per lo sdoppiamento delle classi, là dove è possibile, e in ogni caso per interventi didattici di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Si esclude la possibilità che possano essere utilizzati esclusivamente per le supplenze.

Nota 1870 del 14/10/2020
[...] il Decreto-Legge 14/08/2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020, n. 126, all’art. 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’a.s. 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di continuità didattica. Sull’utilizzo del predetto “organico Covid” resta pertanto fermo, a maggior ragione, quanto comunicato con la Nota 13/10/2020, n. 1843. Si chiarisce inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e su base volontaria, l’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 66.

La nota dunque richiama il recente decreto “Agosto” convertito in legge e chiarisce che il personale Covid non sarà licenziato in caso di lockdown, ma potrà lavorare in smartworking, al fine di garantire la continuità didattica. L’organico Covid non può inoltre essere usato per attività di sostegno, salvo che, dopo aver coperto l’orario curricolare delle classi, il docente (in possesso comunque di titolo di specializzazione) volontariamente non accetti di svolgere attività di sostegno didattico.

Supplenze da graduatorie di istituto (Docenti e ATA)

A partire dal 2011/2012 per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, è stato attivato un nuovo sistema di gestione delle convocazioni.

Il sistema prevede che agli aspiranti individuati attraverso il sistema informativo sia inviato, all’indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale), un messaggio con avviso di ricevimento contenente tutti i dettagli della supplenza.

La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

  • i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  • il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti;
  • nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).

Sanzioni per docenti

In merito alle sanzioni previste per i docenti per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze, si precisa che le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD), riguardano il solo anno scolastico in corso si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra con termine 30 giugno o 31 agosto.

Sanzioni per il personale ATA

Con riferimento alle sanzioni previste per il personale ATA per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze, anche in questo caso le sanzioni riguardano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD), non si applicano per «giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato», mentre interessano solo il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un’altra nomina, anche ad orario ridotto).

Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi).

L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. È consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi.

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