Sinergie di Scuola

Il 19 luglio scorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota 43440/2023 sulle supplenze per l’anno scolastico 2023/2024.

La nota riguarda i seguenti aspetti:

  • personale docente: conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato;
  • conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;
  • personale educativo dei convitti;
  • conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali;
  • disposizioni particolari per la scuola primaria;
  • disposizioni in materia di contenzioso;
  • disposizioni particolari per gli insegnanti di religione cattolica;
  • conferimento delle supplenze al personale ATA;
  • disposizioni comuni;
  • conferimento supplenze su posti part-time;
  • priorità di scelta della sede scolastica;
  • assunzione personale avente diritto alla riserva dei posti;
  • certificazione sanitaria di idoneità all’impiego e documentazione di rito.

Nel rimandare alla lettura della nota, riportiamo di seguito le indicazioni su alcuni aspetti specifici, ma diffusi nelle Istituzioni scolastiche.

Ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il Dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali – che non concorrono a costituire cattedra – attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento in questione, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i Dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Supplenze su posti part-time

Il CCNL 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. In proposito, i riferimenti sono:

  • l’art. 25, comma 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo;
  • gli art. 44 (comma 8), 51 e 58 relativamente al personale ATA.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa Istituzione scolastica.

Ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/1994 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 75 del 19/04/2001 e del D.M. 35 del 24/03/2004. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai Dirigenti scolastici per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

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