Il MIM è nuovamente intervenuto con una nota sul corretto utilizzo del registro elettronico, nel rispetto della normativa vigente e della privacy (nota 2773 del 4/04/2025).
Funzioni del Registro Elettronico
Il registro deve servire a:
- Gestione attività didattiche (assenze, voti, lezioni, ecc.).
- Consultazione da parte di studenti e famiglie.
- Comunicazioni ufficiali scuola-famiglia.
Attività vietate nel Registro
Non sono ammesse:
- iniziative commerciali o marketing
- trasferimenti dati a terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (es. servizi cloud)
- messa a disposizione di contenuti non essenziali (es. giochi, oroscopi, chat)
- esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (es. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).
Accesso e autenticazione
- Obbligatorio l’uso di identità digitali (SPID, CIE, eIDAS).
- Uso progressivo del Gateway delle identità per facilitare l’accesso.
Integrazione e interoperabilità
- Il registro deve essere integrato con i sistemi del Ministero (SIDI, ANS, Pago In Rete, ecc.).
Accessibilità
- Obbligatorio il rispetto delle norme sull’accessibilità per persone con disabilità.
Protezione dei dati personali
Le scuole sono titolari del trattamento e devono:
- Valutare l'impatto sulla privacy (DPIA).
- Informare gli interessati.
- Nominare i responsabili del trattamento (fornitori).
- Segnalare eventuali data breach.
Sicurezza dei dati
Devono essere adottate misure di:
- Business continuity e Disaster Recovery.
- Conformità ai requisiti cloud della PA.
Portabilità dei dati
I dati devono poter essere facilmente trasferiti tra registri/applicazioni.
Raccomandazioni finali
Incentivare l’uso del diario personale insieme al registro elettronico per sviluppare l’autonomia degli studenti (rif. nota del 11 luglio 2024, n. 5274).