Sinergie di Scuola

Come già comunicato, il D.M. prot.n. 886 del 1/12/2014, concernente "Collocamento a riposo dal 1 settembre 2015 di tutto il personale del comparto scuola e trattamento di quiescenza", ha previsto che l’invio delle domande (e le eventuali revoche delle dimissioni già presentate) debba avvenire entro il 15 gennaio 2015.

Il decreto non detta ancora istruzioni per la presentazione delle istanze, anche perché si attendono le norme pensionistiche che saranno approvate nella Legge di stabilità.

Interessato dal decreto è il personale docente, educativo e Ata, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che chieda la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo (20 anni di contribuzione), con effetti dal 1° settembre 2015.

Entro il medesimo termine devono essere presentate anche le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, Ata della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

Ma in sostanza chi può presentare la domanda?

Riportiamo di seguito la scheda elaborata dalla Uil Scuola:

  1. Tutte le donne che hanno una età contributiva di anni 41 e mesi 2 entro il 31.08.2015 e tutti gli uomini che, alla medesima data, posseggono anni 42 e mesi 2 di contribuzione. I requisiti si devono possedere senza arrotondamenti;
  2. Tutti coloro, uomini e donne, che compiranno 66 anni e 3 mesi entro il 31.12.2015 e possono far valere minimo 20 anni di contribuzione;
  3. Tutte le donne che, al 31.12.2014, hanno età anagrafica di anni 57 e 3 mesi e contribuzione minima di anni 35 le quali optano per il calcolo contributivo, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004 (Legge Maroni).

Invece, chi viene collocato in pensione d'ufficio?

  1. Le donne che compiranno 65 anni entro il 31.08.2015 e, al 31.12.2011, possedevano minimo 20 anni di contribuzione;
  2. Tutti gli uomini e donne che compiranno 65 anni di età anagrafica al 31.08.2015 e, al 31.12.2011, possedevano quota “96” (mix tra età anagrafica e contributiva partendo da età minima 60 anni e contributiva 35);
  3. Tutti coloro che compiranno 66 anni e 3 mesi entro il 31,08,2015 e posseggono minimo 20 anni di contribuzione;
  4. Tutti coloro che compiranno anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2015 e, pur non possedendo il minimo di contribuzione (anni 20) a tale data, rimanendo in servizio fino ad anni 70, come prevede l’art. 509 comma 3 del Decreto Legislativo 297 del 16.04.1994 (Testo Unico), non raggiungerebbero il minimo contributivo di anni 20.

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