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Rientra nell’autonomia organizzativa dell’amministrazione la valutazione in ordine alla possibilità di concedere permessi al dipendente che ne faccia richiesta anche nel caso in cui il coniuge fruisca contestualmente del riposo giornaliero ex art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.

Il conteggio delle ore spettanti per il congedo deve essere effettuato su base giornaliera, in considerazione del rinvio della contrattazione collettiva alla disposizione normativa che stabilisce la misura del congedo nel limite di dieci mesi, elevabili ad undici in caso di fruizione da parte del padre di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

Questo è in sintesi quanto riportato nel parere DFP-0036610-P-28/05/2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Circa la possibilità di cumulo del congedo parentale ad ore con altre tipologie di permessi, nel richiamare il disposto dello stesso articolo 32, comma 1-ter, il DFP condivide il parere espresso dall’Aran attraverso l’orientamento del 15 giugno 2018, nel quale viene precisato che: “La clausola in materia di divieto di cumulo (art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi, l'assenza del dipendente si protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati…”.

Quindi, nel rispetto delle condizioni legali, secondo il parere si può ritenere che rientri comunque nell’autonomia organizzativa di codesta Amministrazione la valutazione in ordine alla possibilità di concedere i permessi al dipendente che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui il coniuge fruisca contestualmente del riposo giornaliero ex articolo 39 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001. Infatti, se il legislatore avesse inteso condizionare la fruizione beneficio, nella norma sarebbero state riportate specifiche istruzioni in ordine alla possibilità di cumulo con altri istituti.

Relativamente alla corretta contabilizzazione del congedo parentale ad ore, deve considerarsi che l’articolo 32, comma 1-bis, del citato decreto legislativo aveva inizialmente previsto la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, rinviando alla contrattazione collettiva la regolamentazione delle modalità applicative. Successivamente, con l’emanazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è stato introdotto il richiamato comma 1-ter per cui il frazionamento orario del congedo in disamina è possibile, pur in assenza di apposita disciplina negoziale, nella misura “pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”.

Sul punto è intervenuta l’ARAN che, aderendo anche alla lettera circolare dell’INPS n. 152 del 18 agosto 2015, ha tenuto a precisare, tra l’altro, quanto segue: “La contrattazione collettiva nazionale, intervenendo dopo alcuni anni dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni di legge, nel prevedere espressamente la fruizione su base oraria del congedo in esame, ha preferito limitarsi ad una conferma della possibilità di accesso a tale forma di flessibilità, rinviando quindi, implicitamente, alle modalità applicative perviste dalla citata fonte legale; ciò anche al fine di preservare eventuali soluzioni operative, nel frattempo poste in essere dalle amministrazioni, in linea con la norma di legge e con gli orientamenti applicativi sopra richiamati. La scelta operata dalle parti contrattuali, quindi, fa propria l’individuazione dell’intervallo di fruizione oraria nella forma di metà dell’orario medio giornaliero, il cui impatto, rispetto al montante di giornate di congedo spettanti, consuma una frazione pari allo 0,5”.

Pertanto, il conteggio delle ore spettanti dovrà essere effettuato su base giornaliera, in considerazione del rinvio della contrattazione collettiva alla disposizione normativa che stabilisce la misura del congedo nel limite di dieci mesi, elevabili ad undici in caso di fruizione da parte del padre di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

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