Sinergie di Scuola

Una docente di scuola primaria in quiescenza chiede il riconoscimento dell’anno 1993/1994 ai fini della classe stipendiale e della ricostruzione di carriera, poiché tale anno non risulta considerato nella valutazione del Decreto di Ricostruzione (emesso dal CSA/Provveditorato) nr. xxx dell’11/04/2000, vistato dalla ragioneria il 22/03/2001.
La docente dichiara (ed è così) che nell’anno scolastico in questione non sono stati riconosciuti 10 giorni di nomina giuridica (giorni non retribuiti) che avrebbero portato i giorni di servizio in numero superiore a 180 giorni utili al riconoscimento di tale anno come pre-ruolo. Tali 10 giorni sono stati dichiarati nella dichiarazione dei servizi di cui fornisce copia.
In questo caso la ricostruzione di carriera spetta alla scuola o all’Ufficio scolastico?

Premettiamo che:

  1. una cosa è la dichiarazione dei servizi (nella quale vanno indicati tutti i servizi prestati a qualsiasi titolo e presso qualsiasi datore di lavoro);
  2. una cosa diversa è la valutazione e il riconoscimento dei servizi ai fini pensionistici;
  3. un’altra cosa ancora è il riconoscimento dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera.

Una volta appurato che i 10 giorni non retribuiti, solo con nomina giuridica, siano effettivamente validi ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera (di solito i servizi non di ruolo riconoscibili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera, diversamente dalla pensione, sono quelli effettivamente prestati – art. 485 del D.Lgs. 297/1994 – e probabilmente per questo motivo non sono stati valutati dal CSA nel provvedimento di ricostruzione dell’11/04/2000), si fa riferimento al D.P.R. 275/1999, il quale disciplina l’autonomia delle Istituzioni scolastiche e ha applicazione del 1° settembre 2000, data a partire dalla quale, in particolare, le II.SS. assumono la competenza ad emettere i provvedimenti di ricostruzione carriera del personale.

L’art. 14, comma 1 infatti così recita:

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle Istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all’art. 15 o ad altre specifiche disposizioni, all’amministrazione centrale e periferica. Per l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all’art. 15 e a quelle di cui all’art. 138 del D.Lgs. 112 del 31/03/1998 le Istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle Istituzioni scolastiche non richiamate dal presente comma.

Considerato che il decreto di ricostruzione è stato emesso dal CSA in data anteriore (11/04/2000) alla decorrenza dell’autonomia scolastica, e che l’interessata è attualmente in quiescenza (quindi la scuola non può operare su SIDI), non vi è dubbio sul fatto che un eventuale nuovo provvedimento sia di competenza dell’USR/UST.

Sono decorsi i termini di prescrizione? A corredo della sua istanza e nel fascicolo personale è presente il certificato di servizio che indica i 10 giorni di nomina giuridica (dal 19/05/1994 al 28/05/1994) con contratto di supplenza breve e saltuaria, per i quali ha chiesto e ottenuto il riscatto pensionistico.

Per quanto riguarda la prescrizione, certamente la Ragioneria, in sede di controllo preventivo sui provvedimenti di ricostruzione carriera, può eccepire sulla loro correttezza, ma questo non esime l’Ufficio che riceve la domanda (e deve emettere il provvedimento) ad avviare un iter coerente con la normativa in vigore.

Recentemente la RGS-MEF, con la nota 28 del 2/12/2021, ha ritenuto di aggiornare «le indicazioni già diramate con circolare 27 del 6/10/2017, nel senso che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del codice civile».

Permane in ogni caso, afferma la RGS, l’applicazione del limite della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., come da indicazioni contenute nella menzionata circolare 27/2017.

Quindi, anche oltre i 10 anni, resta il diritto alla ricostruzione carriera ma tale diritto, in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato, si limita al quinquennio antecedente all’istanza, poiché, come conclude la circolare della RGS, «ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti».

Infine, la docente in quiescenza chiede anche la supervalutazione del periodo dal 9/03/1979 al 30/06/1979 (4 mesi e 23 giorni) certificato dalla circoscrizione consolare di Bruxelles per nomina di supplente temporanea della quale però non fornisce alcuna documentazione che era stata indicata nella dichiarazione dei servizi.

La supervalutazione del servizio prestato all’estero è normata dall’art. 21 del R.D. 740/1040, ripreso dall’art. 673 del D.Lgs.297/1994 il quale prevede, al comma 1, che:

1. Il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo.

Non è pertanto utile al beneficio della supervalutazione il servizio non di ruolo.

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.