Sinergie di Scuola

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Una docente in allattamento ha presentato richiesta come esperta in un progetto PNRR dispersione. È lecito darle l’incarico o si incorre in danno erariale? Per una docente in part-time (15 ore) vale lo stesso criterio?

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 151/2001 (artt. 39-41), il quale dispone l’obbligo del datore di lavoro di «consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore».

La natura di tali riposi è chiarita dal comma 2 dell’art. 39, che stabilisce che essi debbano essere «considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro».

Dato atto che i permessi sono subordinati all’orario di servizio giornaliero (e non settimanale), si presume che la docente fruisca di un’ora di riposo al giorno, essendo il suo orario lavorativo standard inferiore alle 6 ore giornaliere, un’ora che può raddoppiare (2 ore di riposo) in determinate giornate qualora l’interessata presti servizio per 6 o più ore a seguito di partecipazione a Collegio docenti o Consigli di classe o altre attività funzionali all’insegnamento.

Nel caso in cui la docente che fruisce di un’ora giornaliera di riposo prolunghi il suo orario fino a 6 ore e oltre, ha diritto ad una seconda ora di riposo, con conseguente aumento di spesa per la sua sostituzione.

Tale aumento non trova copertura nei fondi dei progetti PNRR né può essere sostenuto aumentando le ore del supplente già in servizio per la sostituzione del titolare, per cui non è realizzabile.

Si ritiene opportuno precisare che il diritto a fruire dei permessi è facoltativo e non obbligatorio, per cui la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o no il proprio diritto: l’interessata può infatti presentare una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze, non usufruire degli stessi per alcune giornate. In tal caso però, «appare opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.)» – vedi Interpello 23 del 24/09/2015 del Ministero del Lavoro.

A parere di chi scrive, lo svolgimento di attività aggiuntive non sembra giustificare una eventuale modifica dei permessi giornalieri richiesti, né i riposi possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a particolari esigenze di servizio (vedi Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenze n. 7800/1986 e n. 3187/1987), in base al principio secondo cui «i riposi sono deputati alla cura del bambino, e pertanto una volta fissati, determinano fasce orarie rigide che non possono subire modifiche pena la compromissione dell’equilibrio alimentare del bambino» (vedi circolare 48 del 7/03/1989 dell’INPS).

Diversamente, l’orario di servizio più l’eventuale corso PNRR deve consentire all’insegnante di rimanere sotto le 6 ore giornaliere, quindi di mantenere invariata l’ora di riposo giornaliera.

Per quanto riguarda invece il docente in part-time, il CCNL 29/11/2007 all’art. 39 disciplina i rapporti di lavoro a tempo parziale e in particolare il comma 8 precisa espressamente che «il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento a carattere continuativo».

Tale precisazione è tuttora valida in quanto non è stata modificata dal CCNL 2016-2018.

Sono escluse, poiché considerate “a carattere continuativo”, ad esempio, attività di docenza in spezzoni fino a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, mentre sono consentite al docente in part-time le attività di insegnamento a carattere temporaneo e occasionale (come corsi di recupero che si svolgono in un periodo circoscritto).

Occorre tuttavia verificare che l’occasionalità di un singolo incarico non concorra a definire impegni a carattere continuativo, nel caso in cui allo stesso docente in part-time fossero conferiti eventuali altri incarichi di docenza.

Una docente di ruolo in Scienze motorie rientra dalla maternità a gennaio e ha richiesto riduzione oraria per allattamento. La nostra settimana curricolare è su 5 giorni e la materia è articolata su due ore consecutive. Teoricamente dovrei togliere alla docente tutte le ultime ore (o le prime) spezzando l’orario in classe su due docenti. Questa cosa è impossibile. Così come ristrutturare l’orario della docente e dell’uso delle palestre, a questo punto dell’anno, si rivela cosa altrettanto impossibile (le palestre vengono usate da tre Istituzioni scolastiche di circa 1.000 studenti ciascuno, con un complicato gioco di incastri). Questo comporta per la scuola un grosso disagio, in quanto non posso chiamare un supplente che faccia una sola ora al giorno su una classe in cui c’è già un docente titolare per una delle due ore. Sembrerebbe inoltre che la piattaforma SIDI non consenta di fare diversamente, ovvero devo indicare il quadro orario del docente supplente proprio in questa modalità: un’ora o al massimo due per ognuno dei 5 giorni. Come si risolve?

La disciplina di tali permessi è contenuta nel D.Lgs. 151/2001, secondo cui il permesso è legato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non all’orario settimanale. Ogni scuola deve rimodulare gli orari e l’organizzazione interna connessa senza che questo possa ledere il diritto della dipendente.

Si conferma inoltre quanto indicato circa il SIDI: la piattaforma richiede l’inserimento orario del supplente secondo tale modalità, che ricordiamo essere quella conforme alla normativa.

Il consiglio dunque è quello di rivedere l’organizzazione cercando di arrecare il minore disagio possibile alla classe, dunque togliere una o più classi al docente, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti.

I riposi per allattamento spettano anche per le lavoratrici con contratto di lavoro part-time orizzontale?

L’art. 39 del T.U. maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) stabilisce che il datore di lavoro debba consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Tali periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.

È importante precisare che, per la determinazione del periodo di riposo, è necessario prendere a riferimento l’orario giornaliero, non quello settimanale.

Quindi, se ad esempio, una docente ha un part-time orizzontale con un orario di 3 ore al giorno per 4 giorni, in quei 4 giorni potrà usufruire della riduzione oraria di 1 ora (perché il suo orario giornaliero è inferiore alle 6 ore lavorative).

A proposito dei riposi giornalieri e part-time, anche l’INPS, con la circolare n. 95-bis del 2006, ha precisato quanto segue:

Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata.

In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante – orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto – la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39, comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità, limitandosi soltanto a prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.

L’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non precluderà pertanto il riconoscimento del diritto al riposo in questione.

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