Sinergie di Scuola

Una docente di sostegno della scuola dell’infanzia ha chiesto il prolungamento dell’astensione obbligatoria fino al compimento del 7° mese del figlio ai sensi del D.Lgs. 151/2001, artt. 6, 7 e 17. La docente ha presentato a corredo della domanda il certificato del medico che attesta il regime di alimentazione esclusiva al seno per il quale si chiede il prolungamento dell’astensione. È sufficiente questo documento ai fini della concessione?

Le norme vigenti (D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) prescrivono misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto (queste misure vengono adottate dal datore di lavoro, informato dalla dipendente sul proprio stato di salute, in funzione della valutazione dei rischi).

Il Datore di lavoro/Dirigente scolastico valuta i rischi, per la gravidanza e per il periodo post-parto, derivanti dalle attività svolte nell’Istituzione scolastica, individuando i lavori vietati e quelli che richiedono particolari misure.

Tali procedure devono essere presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto, che il Dirigente scolastico solitamente predispone in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Con riferimento a quanto riportato nell’Allegato A lett. c, f, g, l, Allegato B lett. a e Allegato C lett. a del D.Lgs. 151/2001, il Ministero del Lavoro ha inoltre individuato per il settore scuola alcune situazioni lavorative a rischio, integrabili a seconda delle realtà specifiche.

Le insegnanti della scuola dell’infanzia e le insegnanti di sostegno in particolare sono soggette ai seguenti rischi:

  • agenti fisici: sollevamento bambini, anche portatori di handicap, per effettuare l’assistenza di cambio dei pannolini ecc., posture incongrue e stazione eretta prolungata, stretto contatto e igiene personale dei bambini;
  • agenti biologici: rischio biologico da valutare: assenza di immunizzazione per virus rosolia; esposizione ad agenti infettivi delle malattie infantili quali morbillo ecc., periodi di epidemia, ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali, con rischio di reazioni improvvise e violente.

In previsione del rientro al lavoro in condizioni di rischio per l’allattamento:

  • la lavoratrice, con congruo anticipo, comunica al datore di lavoro la nascita del figlio e l’intenzione di riprendere il lavoro al termine dei 3 mesi di astensione obbligatoria post-partum;
  • il datore di lavoro verifica se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per puerperio ed allattamento; qualora così fosse (come nel caso prospettato), verifica la possibilità di assegnare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con l’allattamento, anche modificando temporalmente le condizioni o l’orario di lavoro, informando il Servizio Ispezione del Ministero del Lavoro del provvedimento adottato. Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro (come nel nostro caso, perché un’insegnante di sostegno di scuola del’infanzia non può essere collocata in mansioni diverse dal proprio profilo – non può essere collocata in Segreteria o altro) informa per iscritto il Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (interdizione al lavoro sino a 7 mesi post partum).

Si riporta uno schema riassuntivo dell’iter da seguire.

RIASSUMENDO:

  1. l’astensione dal lavoro fino al 7° mese dopo il parto è prevista per le lavoratrici a rischio, quali sono considerate le insegnanti di scuola dell’infanzia e di sostegno (ovviamente devono essere in costanza di rapporto di lavoro);
  2. il certificato presentato dall’insegnante è sufficiente;
  3. il Dirigente scolastico, sentito il medico competente, verifica la possibilità (che nel nostro caso non esiste) di adibire l’insegnante ad altra mansione; sarebbe stato possibile, invece, spostare una collaboratrice scolastica da una scuola dell’infanzia a una scuola primaria o secondaria, ed assegnarle un turno di lavoro che non preveda lavori faticosi;
  4. verificata tale impossibilità, il Dirigente colloca l’insegnante in astensione obbligatoria post-partum fino al 7° mese di nascita del figlio (retribuzione intera) e ne dà informazione all’Azienda Sanitaria e all’Ispettorato del lavoro, per l’emissione del provvedimento di astensione.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 19/03/1956, n. 303: Norme generali per l’igiene del lavoro.
  • Legge 17/10/1967, n. 977: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, art. 6.
  • D.P.R. 20/01/1976, n. 432: Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della Legge 17/10/1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
  • D.P.R. 25/11/1976, n. 1026: Regolamento di esecuzione della Legge 30/12/1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, art. 5.
  • D.Lgs. 645/1996 il quale prescrive misure di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il Dirigente scolastico del proprio stato.
  • D.Lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 200 n. 53”.
© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.