Sinergie di Scuola

Un collaboratore scolastico e un assistente amministrativo prendono i permessi ex lege 104/92 sempre lo stesso giorno della settimana: è possibile?

Agli stessi è attribuito anche un incarico specifico dal FIS: esiste una norma che li esclude dagli incarichi?

 

Premesso che le modalità di fruizione dei permessi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, la norma di riferimento è il nuovo CCNL Scuola 2016-2018 che all’art. 32, commi 1-3 prevede espressamente, per il personale ATA, la programmazione mensile dei permessi Legge 104/1992:

 

1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il CCNL precedente, del 29/11/2007, all’art. 15, comma 6 – tuttora vigente – prevedeva una sorta di blando obbligo di fruizione diversificata solo per i docenti («[...] devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti [...]»), in modo da tutelare il diritto allo studio degli studenti, mentre l’ARAN, in SC_066_ Orientamenti Applicativi del 1/08/2012, richiamando tale specifica, osservava comunque che «In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001».

La rotazione dei permessi non può quindi essere imposta, ma la richiesta va programmata mensilmente, salvo urgenze sopravvenute, anche in considerazione delle scelte organizzative del DS datore di lavoro, sulle quali tuttavia prevalgono le esigenze di assistenza e di tutela della persona disabile.

Riguardo all’incarico specifico del FIS, presumendo che i permessi siano richiesti per un familiare e non sia il lavoratore stesso a trovarsi in condizione di disabilità grave, va premesso che:

  1. non c’è una norma che escluda automaticamente chi fruisce dei permessi Legge 104/1992 da incarichi FIS;
  2. la materia è sostanzialmente oggetto di contrattazione integrativa di Istituto.

L’attribuzione degli incarichi specifici tuttavia è un’operazione che coinvolge più soggetti, come indicato nell’art. 47 del CCNL Scuola 29/11/2007:

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal Dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002/2003, sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31/08/1999. Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.

Le scelte sono dunque specifiche, scaturiscono dalle esigenze di ciascun contesto scolastico e prevedono un percorso articolato che parte dal personale ATA stesso per finire con il DS, dopo essere passato per la RSU:

  1. gli incarichi specifici hanno caratteristiche precise (più responsabilità, rischio e disagio), servono a realizzare il POF e sono descritti nel piano delle attività del personale ATA di cui il DSGA formula proposta all’inizio dell’anno scolastico, in un apposito incontro con il personale ATA (art. 40, comma 2 del CCNL 2016-2018);
  2. la contrattazione di istituto definisce modalità, criteri e compensi degli incarichi aggiuntivi (non indica nominativi);
  3. il DS, che ha adottato il piano delle attività ATA dopo averne verificata la congruenza con il PTOF, attribuisce gli incarichi secondo quanto concordato con la RSU in sede di contratto integrativo di istituto.

Nella contrattazione di istituto in genere viene anche fissato un criterio di riduzione dell’importo del compenso a seguito di assenze: per quanto riguarda i permessi della Legge 104/1992 va detto che, salvo (possibile ma improbabile) accordo diverso sottoscritto nel CII, chi fruisce dei permessi in questione ha diritto a percepire integralmente i compensi incentivanti, in quanto, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 20684 del 13/10/2016, i giorni di permesso «sono equiparati ai riposi per le lavoratrici madri» e quindi «sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti».

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