Sinergie di Scuola

Per l’affidamento del servizio relativo all’Avviso pubblico “Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Scuole (aprile 2022)” la scuola, una volta verificato prioritariamente che non vi siano convenzioni attive e/o adeguate a soddisfare le esigenze dell’amministrazione in Consip, ha comunque l’obbligo di procedere tramite MePA per l’affidamento del suddetto servizio, nel caso faccia parte dei beni/servizi informatici, oppure si può a discrezione procedere ad individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio anche al di fuori del Mercato Elettronico se non si tratta di un servizio rientrante nei suddetti obblighi?

Si ritiene trattarsi di servizi informatici, con conseguente obbligo di utilizzo del MePA, come previsto dall’art. 1, comma 512 della Legge 208/2015; infatti, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici è previsto che – fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente – sia necessario approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip (Convenzioni quadro, Accordi quadro, MePA, Sistema Dinamico di Acquisizione).

L’utilizzo di MePA inoltre consente la tracciabilità dell’operazione (richiesta dall’avviso e garantita dagli strumenti telematici messi a disposizione da Consip).

Infine, ma non ultimo per importanza, occorre prestare la massima attenzione a selezionare il fornitore che offra un servizio conforme ai modelli e sistemi progettuali comuni riportati nell’Allegato 2 dell’Avviso, in modo da ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall’art. 11 dell’Avviso ed evitare ogni rischio di criticità in sede di controllo (vedi punto 12.2 dell’Avviso).

La scuola ha avviato contatti con un fornitore di cui si serve abitualmente per la manutenzione del sito scolastico con cui l’anno passato ha stipulato un contratto. Il fornitore in questione è uno sviluppatore di software e tecnico informatico esercente attività di lavoro autonomo, e risulta essere iscritto all’ufficio IVA, ma non alla Camera di Commercio, neanche come ditta individuale, e non ha alle proprie dipendenze personale, per cui il DURC non lo si può ricavare dal sito Inps. È stata predisposta in questi mesi una appendice al contratto originario che prevede l’adeguamento della sua attività in base alle caratteristiche che il sito deve avere e che sono prescritte dal bando 1.4.1 del PNRR. Leggendo l’avviso relativo, all’art.11 lett. i) è previsto che il soggetto attuatore è obbligato a «assicurare l’osservanza, nelle procedure di affidamento, delle norme nazionali ed europee in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente».

Il quesito che si propone è il seguente: può un professionista essere titolare di un contratto di fornitura del sito web oppure deve e può essere soltanto un imprenditore come definito dal codice civile? Può essere considerato operatore economico ai sensi del Codice dei contratti anche un professionista singolo e quindi poter stipulare il contratto di fornitura interessato? In questo caso occorre anche acquisire il CIG?

Occorre partire dal presupposto fondamentale che il bando 1.4.1 del PNRR è sostenuto da fondi europei e che, di conseguenza, i controlli sulle attività sono piuttosto accurati, benché siano descritti con una formula che può sembrare general-generica, come quella che l’abbonato riporta per le norme sugli appalti pubblici.

Il fatto poi che la domanda sia presentabile “a sportello” e non sia sottoposta a una valutazione di qualità ma solo al soddisfacimento di criteri di ricevibilità e ammissibilità, sta a significare sostanzialmente che:

  1. viene dato scarso spazio a progettualità peculiari dell’Istituto (più congrue con il lavoro autonomo di un professionista) ed è invece privilegiata l’adozione di soluzioni standard, che si ottengono mediante la composizione di un pacchetto di servizi (nella domanda, il finanziamento è esplicitamente richiesto per servizi) offerti sul mercato, e per la precisione sul mercato elettronico;
  2. il finanziamento è una somma forfettaria, erogata a posteriori, per la quale non è prevista la rendicontazione a costi reali (non devono cioè essere rendicontati i costi sostenuti) ma che invece è erogata a fronte del raggiungimento degli obiettivi dichiarati al momento dell’adesione e soprattutto del risultato indicato nell’Avviso;
  3. il contributo è facile da ottenere (basta fare domanda in determinate finestre temporali fino ad esaurimento fondi) ma altrettanto facile da revocare (vedi art. 15 – Meccanismi sanzionatori), se non è garantito (oltre al raggiungimento del risultato) il rispetto dei non pochi obblighi riportati all’art. 11 dell’Avviso e di quanto scrupolosamente esplicitato dagli artt. 12 e seguenti, con particolare riferimento al punto 12.2 – Controlli. Significa che una esecuzione parziale, o ritardata o (soprattutto!) non conforme del “pacchetto di servizi” indicato nella domanda può comportare la revoca dell’intero finanziamento.

Considerato pertanto che il focus è sulla standardizzazione e sul raggiungimento di livelli comuni minimi, si ritiene fortemente consigliabile l’adozione di procedimenti lineari e, per quanto possibile, strutturati e pre-definiti, in modo da evitare ogni possibile criticità in sede di monitoraggio e controllo.

Gli Istituti scolastici quindi:

  1. «si candidano per l’implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche» secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati nell’Allegato 2 dell’Avviso, messo a disposizione tramite il progetto Designers Italia;
  2. dovranno provvedere a ridisegnare il proprio sito web secondo le modalità descritte nel paragrafo “Implementazione del modello di sito per le scuole”, aderendo al “Pacchetto scuola on-line”.

Tutto ciò premesso e benché non sia espressamente indicato «alcun obbligo [...] nella scelta della soluzione o nell’adozione di un tema specifico, fermo restando quanto definito dall’Allegato 2» (vedi Chiarimenti Finestra 1 – 25/05/2022 n. 19), è preferibile la scelta di avvalersi di un fornitore di servizi (una volta verificata l’impossibilità di provvedere in proprio), seguendo le regole del Codice degli appalti, piuttosto che alla prestazione d’opera di un lavoratore autonomo (prospettata dall’abbonato) regolata dall’art. 2222 c.c., dall’art 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, dal regolamento interno previsto dall’art. 45, comma 2 lett. h del D.I. 129/2018 e relativi annessi e connessi.

Per venire al nocciolo del quesito, si ritiene che – in generale – un singolo professionista possa legittimamente essere titolare di un contratto di fornitura del sito web, a seguito di stipula di contratto d’opera (intellettuale) autonoma prestata a titolo individuale e soggettivo, in cui non c’è rapporto di lavoro subordinato fra le parti, l’obbligazione è di risultato e il committente è tenuto a pagare un corrispettivo con modalità definite nel contratto stesso (artt. 2222 e segg. c.c.).

In questo caso non c’è obbligo di CIG, poiché questo è limitato ai contratti di appalto della fornitura di opere, beni e servizi, con esclusione dei contratti di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 (vedi FAQ C7 ANAC).

Considerati tuttavia:

  1. la specificità dell’Avviso e dei suoi allegati (in particolare gli Allegati 2 e 4, comprese le check list);
  2. alcuni termini indicati con precisione e ripetuti più volte (fornitore, servizi);
  3. la solo apparente semplicità di obblighi e controlli, non specificati nel dettaglio ma non per questo “fluidi” (solo per fare un piccolo esempio, è prevista la completa tracciabilità delle operazioni, garantita anche dal CIG e dagli strumenti telematici messi a disposizione da Consip);
  4. l’incredibile platea di possibili controllori (il Dipartimento, l’Unità di Audit, la Commissione europea e altri organismi autorizzati che al momento non è dato conoscere);
  5. il periodo di tempo in cui possono essere svolte le verifiche ex post (fino a 5 anni dopo il 31 dicembre dell’anno in cui viene fatto il rimborso);
  6. infine, ma non per ultimo, il fatto che, per l’adeguamento del sito web, si stia parlando di una ”appendice al contratto originario”, operazione che difficilmente corrisponde agli universali principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ecc. (per non dire del principio di rotazione) cui la PA deve ispirarsi, dato che è un concordato “allargamento” del contratto originario, una sorta di discutibile e poco più che tacito rinnovo;

si consiglia vivamente di optare per la fornitura del servizio tramite MePA, strumento obbligatorio per la fornitura di beni e servizi informatici (come previsto dall’art. 1, comma 512 della Legge 208/2015) che, offrendo un servizio standardizzato, come previsto dall’Avviso, garantisce più agevolmente il rispetto di procedure, norme, principi e criteri esplicitati o sottintesi che siano.

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