Sinergie di Scuola

Un docente di sostegno (supplenza Covid) viene mandato dal DS a svolgere il suo ruolo al domicilio dell’alunno. In questa fase di emergenza, quali sono le responsabilità per il docente?

L’attività di docenza si intende solitamente prestata intra moenia, cioè nella sede scolastica (eccezion fatta per la DaD in tempi di Covid), ma il diritto all’istruzione va garantito nella forma più ampia e inclusiva possibile, soprattutto per gli alunni con certificazione Legge 194/1992 nei confronti dei quali, «se temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola», sono dovute comunque l’educazione e l’istruzione scolastica (art. 12, comma 9).

Se dunque l’allievo non può frequentare la scuola per motivi di salute, va attivata l’istruzione domiciliare, il cui principale riferimento normativo vigente è la nota n. 4439 contenente la C.M. n. 60 del 16/07/2012, che richiama il “Vademecum sull’istruzione domiciliare” del 2003, tuttora valido.

Benché sia da escludere l’automatica correlazione supplenza Covid = istruzione domiciliare, è necessario tener presente che il Decreto-Legge 8/04/2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 93 dell’8/04/2020), coordinato con la Legge di conversione 6/06/2020, n. 41 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”) all’art. 1, comma 7-quater (comma aggiunto nel testo della legge di conversione) prevede espressamente che:

7-quater. Fino al termine dell’a.s. 2020/2021, nell’ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica di cui all’art. 16 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 66, l’attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell’alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all’istruzione dell’alunno in istruzione domiciliare con l’impiego del personale già in servizio presso l’istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 16, comma 2-bis, del D.Lgs. 13/04/2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19.

È dunque previsto il servizio di istruzione domiciliare per gli alunni disabili nell’a.s. 2020/2021 alle seguenti condizioni:

  1. Deve essere accertata l’impossibilità della frequenza scolastica dell’alunno disabile così come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 66/2017:

Art. 16 – Istruzione domiciliare
1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.
2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Da rilevare che il D.Lgs. 66/2017 è stato modificato dal D.Lgs. 7/08/2019 n. 96, il cui art. 15 (“Modificazioni all’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”) così recita:

All’art. 16, dopo il comma 2, del D.Lgs. 13/04/2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.»

Inoltre, l’O.M. n. 34 del 9/10/2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d-bis del Decreto-Legge 8/04/2020, n. 22 stabilisce appunto le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi.

  1. La famiglia fa richiesta di istruzione a domicilio.
  2. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b della O.M. 34/2020, la scuola consente agli studenti, ove possibile e permesso dalle norme vigenti, attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, elabora cioè un progetto di istruzione domiciliare che deve essere approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto. Bisogna anche valutare che la presenza a scuola non sia invece da doversi privilegiare per tali alunni (lett. c).
  3. A questo punto il docente di sostegno avrà un incarico per svolgere la sua attività presso il domicilio dell’alunno, secondo quanto previsto dal progetto, incarico che dovrà anche prevedere – tra l’altro – un calendario/orario.

Nell’assegnare l’incarico il DS/datore di lavoro dovrà anche, a tutela dell’insegnante, prevedere, disporre e assicurare tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 (comma 7-quater sopra riportato), poiché il diritto allo studio degli studenti va contemperato con il diritto alla salute e alla sicurezza dei docenti, soprattutto nelle presenti delicate circostanze.

Ricordiamo infatti anche una precisa sentenza della Cassazione (n. 836 del 19/01/2016), secondo la quale: «Il datore di lavoro è obbligato a mente dell’art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Per la giurisprudenza di questa Corte la violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui (Cass. n. 10553 del 2013; n. 14375 del 2012; n. 11664 del 2006; n. 9576 del 2005)».

Una volta ricevuto l’incarico, il docente sarà tutelato per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo (= comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessitata adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro). Si veda in proposito Circolare INAIL n. 26 del 23/04/2003.

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