Sinergie di Scuola

Il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2, prevede che nelle scuole secondarie di I e II grado con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

Come chiarito nella successiva nota n. 11 dell'8/01/2022 dei Ministeri della Salute e Istruzione, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato; l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei suddetti requisiti.

Come dovrà essere effettuato il controllo

Lo spiega la nota n. 14 del 10/01/2022.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

In proposito, alla nota è allegato un modello standard di atto di conferimento di delega, che le istituzioni scolastiche potranno utilizzare, eventualmente adeguandolo alle proprie esigenze organizzative.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Privacy

Il trattamento dovrà essere espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e D.Lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:

  • utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
  • svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
  • limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
  • trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art 13 del GDPR. Alla nota è allegato un modello di “informativa standard” che le istituzioni scolastiche dovranno completare e pubblicare sul proprio sito istituzionale;
  • utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato.

 

 

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