Sinergie di Scuola

In una situazione di incertezza come quella che stanno vivendo le scuole e i loro fornitori dall'inizio di gennaio, una cosa che sembra certa riguardo allo "split payment" è che esso non interessa i professionisti soggetti alla ritenuta d’acconto.

Il chiarimento è contenuto in un comunicato stampa del 19/01/2014 con il quale la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) risponde a numerose richieste di chiarimento sulla questione.

In ogni caso - si legge in una nota della Fondazione - pur ritenendo questa l’interpretazione più corretta, sarebbe quanto mai auspicabile un chiarimento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, dal momento che siamo di fronte ad una norma formulata in maniera forse troppo frettolosa”.

Lo split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, che l'imposta sia versata dagli enti della stessa P.A. secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia.

La nota della FNC fornisce chiarimenti sul novellato art. 17–ter, co. 2, D.P.R. 633/1972, nella parte in cui esclude dall’applicazione dello split payment “i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”.

Il dubbio che al riguardo si pone è se la predetta esclusione debba valere solo per i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o anche per quelli che scontano la ritenuta a titolo d’acconto. Secondo il centro studi dei commercialisti, anche i professionisti assoggettati a ritenuta a titolo di acconto sono esclusi dall’applicazione dello split payment.

L’equivoco sorge da una non corretta lettura consequenziale delle parole usate dal legislatore, nel senso che la parola “imposta”, fonte di tanti equivoci, deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute alla fonte a titolo di…”.

Se si legge in tal senso la disposizione normativa – conclude la Fondazione - ci si accorge che è possibile confermare l’esclusione dello split payment nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d’acconto. Questa, del resto, ci pare la lettura maggiormente conforme alla volontà del legislatore”.

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