Sinergie di Scuola

Ricostruzione di carriera

Superato l’anno di prova e formazione, è opportuno che i docenti assunti a tempo indeterminato presentino domanda per la ricostruzione della carriera, per poter fare valere i servizi svolti precedentemente all’assunzione, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi.

In particolare sono valutabili i seguenti servizi:

  • Insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. L’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
  • Servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).
  • Servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
  • Servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate.
  • Servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.

Ai sensi dell’art. 209 della Legge 107/2015, la ricostruzione di carriera deve essere richiesta presentando domanda una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1° settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo.

C’è tempo fino al 31 dicembre di ogni anno. L’istanza deve essere presentata utilizzando la funzione messa a disposizione su Istanze Online.

Nel n. 104 - Dicembre 2020 di Sinergie di Scuola, nell'articolo "Ricostruzione di carriera e riconoscimento del servizio pre-ruolo" Alberto Torri si sofferma su una recente sentenza della Cassazione e ha fornito alcune indicazioni sulla gestione della commistione di più regimi, proponendo anche alcuni esempi pratici (docente con 7 anni di pre-ruolo con supplenze tutte al 31 agosto; docente con 13 anni di pre-ruolo, con 10 anni di supplenze al 30 giugno e 3 anni non valutati perché inferiori a 180 giorni). L'articolo spiega anche cosa è l'aggiornamento o riallineamento e quali sono i termini di prescrizione.

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