Sinergie di Scuola

Per orientarsi tra le numerose norme riguardante il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo il Garante per la privacy ha pubblicato un vademecum con il quale illustra il complesso tema della privacy sul posto di lavoro, sia in ambiente pubblico che privato, materia che spesso genera contenziosi tra dipendenti e datori di lavoro.

Il vademecum, che riporta anche i riferimenti alle linee guida e ai principali provvedimenti dell'Autorità in tema di trattamento dei dati dei lavoratori, è suddiviso in dieci sezioni: principi generali, cartellini identificativi; comunicazioni; bacheche aziendali, pubblicazioni di dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne; dati sanitari; dati biometrici; uso di internet/intranet e della posta elettronica aziendale (i controlli, Internet/rete interna, posta elettronica aziendale); controllo a distanza dei lavoratori (videosorveglianza e geolocalizzazione); documenti di riferimento.

Per quanto riguarda, in particolare, la pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web o sulle reti interne, il Garante ricorda che in ambito di lavoro pubblico, le P.A., possono mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, compresi gli allegati) contenenti dati personali, solo se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo. In tal caso il datore di lavoro pubblico deve selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, evitando di divulgare dati eccedenti o non pertinenti, verificando, caso per caso, se ricorrono determinate informazioni che vanno oscurate dagli atti e documenti destinati alla pubblicazione. I soggetti pubblici infatti sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzo di dati identificativi e di tutti gli altri dati personali e ad evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

È comunque vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

In base alla normativa sulla trasparenza le P.A. devono pubblicare sui siti istituzionali curricula, emolumenti o incarichi di determinati soggetti (dirigenti, consulenti, titolari di incarichi di indirizzo politico, ecc.).

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