Sinergie di Scuola

Il 27 gennaio 2021, il Tar del Friuli Venezia Giulia ha sentenziato che la scuola deve consentire al sindacato che lo richiede l’accesso agli atti contenenti le singole somme percepite dal singolo docente o ATA in materia di salario accessorio.

Queste le motivazioni della sentenza, così come sintetizzate dalla FLC Cgil:

  • Il sindacato locale è legittimato ad accedere agli atti richiesti (retribuzione nominativa di salario accessorio) contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte.
  • Il CCNL del 19 aprile 2018 dà facoltà di accesso ai sindacati agli atti di cui si parla in forza del diritto all’informazione previsti dall’art. 5 comma 1 e 4.
  • La documentazione contenente i dati in forma integrata o parzialmente disaggregata non è sufficiente.
  • Il diritto alla riservatezza non è una giustificazione perché non si tratta di dati sensibili.
  • Senza l’informazione su questi dati non è possibile l’esercizio dei diritti sindacali.
  • La legge 241/90 è la base giuridica dell’accesso perché essa garantisce sempre l’accesso ai dati amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici (art 24 comma 7).
  • Già il Consiglio di Stato si è pronunciato in questo senso con una sentenza del 20 luglio 2018 n. 4417.

Quindi per il TAR del Friuli Venezia Giulia non solo la legge 241/90 ma lo stesso CCNL è strumento giuridico sufficiente per accedere da parte del sindacato ai dati del singolo lavoratore in materia di salario accessorio.

Questa sentenza dà un'interpretazione contraria a quanto stabilito pochi giorni fa dal Garante per la protezione dei dati personali in risposta all'ARAN.

 

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