Non è necessario acquisire il CIG nel caso di partecipazione di un dipendente pubblico a un seminario o a un convegno.
Il chiarimento è contenuto nella FAQ dell'ANAC n. C9.
Infatti, ai sensi della legge n. 9/2014, la partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo o dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Discorso diverso riguarda la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti: in questo caso si configura un appalto di servizi di istruzione e formazione e, pertanto, è necessario l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità.