Sinergie di Scuola

Dal 1° settembre 2015 è stata introdotta una nuova gestione dei contratti per le supplenze brevi/supplenze per maternità/indennità di maternità/incarichi di religione (nota n. 2966 del 1° settembre 2015).

Con l’introduzione di questa nuova gestione, che coinvolge in prima istanza solo ad una parte dei contratti stipulati dalle scuole, è stata prevista una doppia gestione da parte del MEF e MIUR per l’invio delle pratiche di TFR.

Le funzioni SIDI per l’invio delle pratiche di TFR sono disponibili al seguente percorso Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni -> Invio TFR.

Di seguito riportiamo le FAQ del MIUR che chiariscono i dubbi esposti dalle scuole relativi alle novità introdotte.

1. Quali TFR deve inviare la scuola dal 1° settembre 2015?

La scuola dovrà predisposizione ed inviare i TFR per tutti i contratti che non rientrano nella cooperazione applicativa. Precisiamo quindi che le scuole, in deroga alla consueta operatività, dovranno inviare il modello telematico all’INPS, per la parte di propria competenza, attraverso il canale SIDI anche se a conoscenza di un contratto immediatamente successivo senza soluzione di continuità lavorativa. Sarà poi cura dell’INPS unificare i due servizi.

2. Quali TFR verranno inviati dal MEF?

Per i contratti gestiti in cooperazione applicativa, dall’1/09/2015, la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR verso l’Ente Previdenziale non sarà più in carico alle scuole, ma sarà gestito automaticamente dal MEF.

3. La scuola deve inviare tramite il canale telematico anche i TFR per i contratti gestiti in cooperazione applicativa?

No. Le scuole dovranno inviare, con la modalità telematica disponibili al percorso SIDI Retribuzioni e Fisco->Retribuzioni -> Invio TFR, esclusivamente i TFR relativi ai contratti non gestiti in cooperazione applicativa con il MEF, anche nei casi in cui esista un servizio successivo, senza soluzione di continuità con quello appena concluso, gestito con le nuove modalità. Sarà poi cura dell’INPS unificare il periodo trasmesso dalla scuola con quello trasmesso dal MEF. É importante che la scuola non utilizzi il canale MIUR per l’invio delle pratiche di TFR relative ai contratti gestiti in cooperazione applicativa per non creare problemi nella gestione MEF/INPS.

4. Un docente ha due servizi che si sovrappongono nella stessa scuola, una supplenza breve e una supplenza annuale. La scuola deve inviare il TFR all’INPS per il solo contratto di supplenza annuale?

Si, la scuola dovrà inviare il TFR, qualora vi siano i requisiti, solo per il contratto di supplenza annuale poiché questo non è ancora gestito con le nuove modalità. Il TFR per la supplenza breve svolta verrà predisposto ed inviato all’INPS dal MEF.

5. La scuola deve far compilare il modello G cartaceo relativo alla pratica del TFR se è presente un altro contratto continuativo gestito dal MEF?

É stato concordato con l’INPS che la certificazione di cui alla sezione “G” del modello TFR deve continuare ad essere richiesta dalle scuole e dovrà comunque essere inviata la pratica di TFR anche se è presente un contratto successivo senza soluzione di continuità gestito dal MEF. In caso di più servizi prestati senza soluzione di continuità, tutti di competenza MIUR, continuano a valere le regole finora adottate. La scuola dovrà quindi comunicare, al momento dell’interruzione del contratto, il TFR dell’intero periodo di sua competenza con le funzioni a disposizione sul SIDI.

6. La scuola deve comunicare i TFR relativi ad amministrati aventi diritto ma che non sono mai stati comunicati dalla scuola ad INPS?

Per contratti stipulati prima del 1° settembre 2015 dovrà essere la scuola a comunicare tali pratiche TFR all’INPS attraverso il canale telematico SIDI. Il MEF infatti gestirà solo pratiche TFR relative a contratti con decorrenza 01/09/2015.

7. Cosa è cambiato per gli Incarichi annuali di Religione Cattolica in regime di TFS?

Per i contratti in regime di TFS la modalità di trasmissione continuerà ad essere cartacea. Il MEF invierà solo le pratiche in regime di TFR.

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