Sinergie di Scuola

A seguito dell’adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata con D.M. n. 89 del 7 agosto, a supporto delle istituzioni scolastiche, il M.I. ha trasmesso un documento predisposto da un Gruppo di lavoro congiunto tra Ministero dell'istruzione e l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire linee di indirizzo comuni e i principi generali per l'implementazione della didattica digitale integrata, con particolare riguardo ai profili di sicurezza e protezione dei dati personali, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

La scelta spetta alle scuole

Spetta comunque alla singola istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, la scelta e la regolamentazione degli strumenti più adeguati al trattamento dei dati personali di personale scolastico, studenti e loro familiari per la realizzazione della DDI. Tale scelta è effettuata del Dirigente scolastico, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti.

In generale, nella scelta degli strumenti tecnologici e dei relativi servizi è necessario tenere conto delle specifiche caratteristiche, anche tecniche, degli stessi, prediligendo quelli che, sia nella fase di progettazione che di sviluppo successivo, abbiano proprietà tali da consentire ai titolari e ai responsabili del trattamento di adempiere agli obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default, cfr. “Considerando” (78) e art. 25 del Regolamento). Tale scelta, in merito alle tecnologie più appropriate per la DDI, va effettuata anche sulla base delle indicazioni fornite dal RPD, il quale dovrà essere tempestivamente coinvolto affinché fornisca il necessario supporto tecnico-giuridico.

Il ruolo del RPD

Per questo motivo il Dirigente scolastico incaricherà il RPD, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, lett. a) del Regolamento, di fornire consulenza rispetto alle principali decisioni da assumere, ad esempio, in merito alla definizione del rapporto con il fornitore della piattaforma prescelta e alle istruzioni da impartire allo stesso, all’adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto ai rischi connessi a tale tipologia di trattamenti e alle misure necessarie affinché i dati siano utilizzati solo in relazione alla finalità della DDI e alle modalità per assicurare la trasparenza del trattamento mediante l’informativa a tutte le categorie di interessati. Ciò, in particolare, suggerendo il ricorso a piattaforme che eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, ovvero, nei casi in cui siano preferite quelle più complesse e generaliste, raccomandando di attivare i soli servizi strettamente necessari alla DDI, verificando che dati di personale scolastico, studenti e loro familiari non vengano trattati per finalità diverse e ulteriori che siano riconducibili al fornitore.

Coinvolgimento di tutti gli attori

Risulta fondamentale che l'istituzione scolastica, coinvolga nell'attività di verifica sul monitoraggio del corretto trattamento dei dati personali nella DDI tutti gli attori (personale scolastico, famiglie, studenti) di questo processo, anche attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione atte a garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici e nella tutela dei dati personali al fine di evitare l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali trattati per mezzo delle piattaforme e il verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di disturbo durante lo svolgimento della didattica.

Attività di informazione

In ogni caso l’istituzione scolastica dovrà fornire al personale autorizzato al trattamento dei dati attraverso la piattaforma (personale docente e non docente) adeguate istruzioni (art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento; art. 2 quaterdecies del Decreto legislativo 3 0giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in seguito Codice).

Uso della webcam nella DDI

Considerato che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.

Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l’utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti, attraverso uno specifico “disclaimer”, i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e penale. In generale, anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.

Valutazione di impatto

Poiché l'istituzione scolastica, in genere, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).

La valutazione di impatto va effettuata, infatti, nel caso di ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

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