Sinergie di Scuola

Con circolare n. 18/E del 6/05/2016 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in materia di IRPEF sottoposti dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti.

Tra i chiarimenti forniti, uno riguarda le spese per la mensa scolastica.

Il dubbio era se la detrazione spettasse solo in caso di erogazione diretta da parte della scuola o anche nei casi in cui la mensa sia gestita dal Comune o altri soggetti.

Ecco i chiarimenti forniti:

D. Si chiedono ulteriori precisazioni in merito alle spese per la mensa scolastica comprese, come chiarito nella circolare 3/E del 2016 al punto 1.15, tra le “spese per la frequenza scolastica”, detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR. In particolare, si chiede se le spese in questione siano detraibili anche se il servizio di mensa scolastica è erogato da soggetti diversi dalla scuola, se sia necessaria la delibera degli organi scolastici e come deve essere certificata la spesa sostenuta.

R. Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – e quindi detraibili - anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Tale attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore del servizio di mensa, rientra nell’ambito della previsione di esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

Si precisa, inoltre, che anche l’istanza presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione in commento è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 14 della citata Tabella che espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per le “Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo…”.
Si rammenta, infine, che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati.

Per l’anno d’imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.

Si evidenzia, inoltre, che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

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