Sinergie di Scuola

Con nota prot. n. 1317 del 03/12/2021, il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione ha invitato le Direzioni generali a diffondere il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico.

Tale documento, adottato dal Garante Privacy il 29 aprile 2021, fornisce importanti indicazioni per l’individuazione del RPD anche nelle scuole.

In particolare, nella nota del Capo Dipartimento si legge: "Tenuto conto che le istituzioni scolastiche, per numero di soggetti coinvolti e per qualità e quantità di servizi offerti alle famiglie e agli altri utenti di riferimento, sono, in ambito pubblico, tra i principali attori titolari di trattamenti di dati personali … si pone quale elemento indispensabile per il governo delle complessità connesse … la designazione di un RPD adeguatamente qualificato, supportato da sufficienti risorse e in una posizione di indipendenza rispetto alla sfera decisionale del titolare”.

La presenza nelle Istituzioni scolastiche del DPO (Data Protection Officer) altrimenti detto RPD – Responsabile della Protezione Dati (da non confondersi con il Responsabile del Trattamento dei dati) è prevista dal 25 maggio 2018.

Il DPO (o RPD) ha il compito di “responsabilizzare” l’amministrazione della scuola indirizzando il responsabile del trattamento dati verso adeguate procedure atte a garantire (e dimostrare) che il trattamento dei dati sia conforme al GDPR, che definisce la conformità delle attività istituzionali alle regole europee.

Il DPO può essere interno o esterno all’Istituzione scolastica.

Relativamente all’individuazione del RPD, questi deve essere una persona fisica oppure può essere anche individuato tra i titolari di una ditta?

E la procedura di scelta del DPO segue la normativa del codice degli appalti oppure degli esperti esterni?

Al DPO esternalizzato può essere affidato anche l’incarico di amministratore di sistema oppure sono incarichi incompatibili tra di loro?

Si può infine scegliere di assegnare l'incarico sempre allo stesso professionista?

A queste domande rispondiamo nella rubrica Detto&Fatto pubblicata in Sinergie di Scuola n. 113/2021.

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