Sinergie di Scuola

Riportiamo di seguito le faq del MI pubblicate sul portale IoTornoaScuola.

Come si ottiene la certificazione verde?

L’articolo, 9 del decreto-legge n.52/2021 prevede il rilascio della certificazione verde in caso di:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione può essere rilasciata anche a seguito di somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

È obbligatorio per il personale scolastico mostrare la certificazione verde Covid-19?

Si, vige l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. La procedura di controllo è agevolata dall’utilizzo di una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con quello della Salute.

Come avviene il controllo della certificazione verde?

Su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), il personale in servizio a scuola mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19. L'App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

All'avvio della piattaforma interoperabile, accedendo a SIDI, il Dirigente scolastico potrà automaticamente visualizzare le medesime schermate verde e rossa.

Quali sono le procedure da seguire nel caso di personale che non intenda esibire la certificazione verde? Dopo quanti giorni scatta la sospensione dal servizio?

In caso di mancata esibizione della certificazione verde Covid-19, il personale docente e ATA non può accedere o permanere nell’istituzione scolastica e viene considerato assente ingiustificato. La violazione dell’obbligo di possesso/esibizione della certificazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi/emolumenti. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde.

La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

Sono previste sanzioni in caso di violazione dell’obbligo da parte del personale esterno?

È prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.

Tutto il personale in servizio deve possedere la certificazione verde per poter accedere a scuola?

Sì. Il decreto-legge n.111/2021 ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 per tutto il personale scolastico (docenti, ATA, Dirigenti scolastici) delle scuole del sistema nazionale d’istruzione.

Il decreto-legge n.122/2021, ha esteso l'obbligo della certificazione verde anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Devono possedere la certificazione verde pure gli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in analogia con gli studenti universitari.

Chi altro deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola?

Il decreto-legge n.122/2021 estende l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.

Sono previste eccezioni all'obbligo di possesso di certificazione verde?

L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolare n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.

Fino al 30 settembre 2021 in formato cartaceo, a tali soggetti viene rilasciata, una certificazione sostitutiva sufficiente a consentire l’accesso anche agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche.

Sono previsti tamponi gratuiti per il personale?

Le scuole possono deliberare di utilizzare parte delle specifiche risorse loro assegnate per la copertura dei costi derivanti dall’effettuazione di tamponi diagnostici nei confronti del solo personale scolastico esentato dalla vaccinazione. “Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche” (nota 18 agosto 2021, n.900).

Un docente può volontariamente consegnare copia cartacea della sua certificazione verde?

No, per ragioni di riservatezza, la certificazione verde non può essere consegnata in alcun caso, né, tantomeno, può essere trattenuta da parte del Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico deve essere in regola con la certificazione verde?

Sì, come tutto il personale scolastico.

Cosa devo fare se mi sono contagiato dopo il primo vaccino?

La questione è chiarita dal Ministero della Salute nella circolare n.40711/2021.

In caso di infezione da SARS-CoV-2 entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della vaccinazione con una seconda dose da effettuare entro sei mesi dalla data del primo test molecolare con esito positivo.

In caso di infezione oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose, “la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. L’eventuale somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata, anche per i soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l’infezione da SARS-CoV-2”.

 

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