Sinergie di Scuola

Ad integrazione della nota 8615 del 5/04/2020 l'Usr Marche ha emanato la nota 6636 dell'8/04/2020, in risposta a a richieste di chiarimento in merito all'applicazione dell'art. 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

I Dirigenti scolastici prorogano i contratti di supplenza breve e saltuaria nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 laddove permanga l'assenza del titolare, salvo eventuali specifiche ed imprescindibili ragioni ostative.

Non vanno prorogati i contratti al personale già titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria, in caso di rientro del titolare nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, in assenza dell'assegnazione della specifica risorsa finanziaria da parte del Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, a copertura della relativa spesa, nel rispetto della stessa e limitatamente al periodo predetto.

Riguardo all'istituto dell'esenzione di cui al comma 3 dell'art. 87 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, solo dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative (lavoro agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti) è possibile prevedere, come extrema ratio e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale dipendente, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

La decisione di esentare il personale, oltre ad essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare.

Il provvedimento di esenzione deve, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni singolo dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti.

È rimessa alla valutazione del Dirigente scolastico la sussistenza degli eventuali puntuali ed imprescindibili motivi ostativi alla prosecuzione del contratto di supplenza, non esclusa l'esistenza dei presupposti per l'esenzione assoluta dal servizio al momento della nomina.

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