Sinergie di Scuola

La sera del 18 marzo l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

I sì sono stati 316, un no e 97 astenuti.

Il testo non è stato modificato rispetto alla versione uscita dal Senato e quindi è legge.

Il ministro Stefania Giannini ha espresso “soddisfazione” per il sì della Camera dei Deputati. “Con l’approvazione del decreto si è corretto il tiro rispetto ad un errore commesso in passato – spiega il Ministro - che rischiava di pesare sulle tasche degli insegnanti. Ora dobbiamo lavorare sul futuro. L’ho detto in molte occasioni e non mancherò di ripeterlo durante tutto il mio mandato: bisogna davvero cambiare passo. Dobbiamo uscire dalle emergenze continue, progettare una scuola che ridia dignità agli insegnanti, ma che metta al centro soprattutto il diritto dei nostri giovani ad una formazione adeguata per affrontare il futuro”.

Il provvedimento approvato in sostanza fa salvo il diritto agli scatti di anzianità maturati dal 1° gennaio 2013, ma per il recupero della validità dell’anno 2012 ai fini dell’anzianità stipendiale sarà necessario siglare, entro il 30 giugno, un accordo all’Aran per dare copertura finanziaria all’operazione scatti.

Per quanto riguarda gli scatti nel 2014, il pagamento sarà possibile solo non applicando al comparto scuola le norme vigenti che impongono il divieto di aumenti retributivi per tuttla la pubblica amministrazione.

Buone notizie anche per il solo personale Ata destinatario delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014: per tale personale è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale.

In attesa della conclusione della sessione negoziale e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni economiche.

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