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Con la circolare n. 25/2011 la Ragionerie Generale dello Stato fornisce le prime indicazioni circa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che, in attuazione della delega di cui all'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha riordinato organicamente le norme di controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto dal Sistema delle ragionerie ed ha introdotto taluni strumenti di potenziamento con innovazioni di carattere procedurale.

Nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega, il predetto decreto legislativo ha provveduto, in particolare, al riordino delle procedure dei controlli preventivi e successivi, alla loro semplificazione e razionalizzazione, nonché alla revisione dei termini.

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1, che prevede la sottoposizione al controllo preventivo degli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Con tale disposizione si opera una notevole semplificazione e razionalizzazione, dal momento che non devono essere assoggettati al controllo di regolarità amministrativa e contabile gli atti dai quali non discenda direttamente un obbligo di pagare. Di conseguenza, non dovranno più trasmettersi agli uffici di controllo gli atti che non comportino effetti finanziari diretti (con relativa transazione nel sistema informatico). Ovviamente, qualora da un atto o provvedimento derivino effetti finanziari in un momento successivo, lo stesso sarà oggetto di verifica da parte dell’organo di controllo unitamente al provvedimento di impegno o al titolo di spesa, del quale costituisce il presupposto giuridico.

Con la dizione “atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato” - precisa la circolare - devono intendersi gli atti che vanno ad incidere sui singoli stati di previsione, in quanto comportanti un’attività di gestione delle relative risorse finanziarie, quali gli impegni, i pagamenti, gli ordini di accreditamento, le assegnazioni fondi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, ed in genere tutti gli atti e provvedimenti che comportano una transazione sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, nonché gli atti di variazione patrimoniale e i provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

Relativamente ai termini previsti, la circolare precisa che i due aspetti del controllo (amministrativo e contabile) integrano i due momenti del procedimento di controllo preventivo di regolarità, il quale, comunque, ha carattere unitario. Pertanto, il termine di 30 giorni entro il quale è possibile formulare osservazioni deve intendersi in maniera unitaria riferito ad entrambe le predette tipologie di controllo preventivo; entro tale termine complessivo di 30 giorni il controllo va espletato sotto il profilo sia contabile sia amministrativo, fatta eccezione per i provvedimenti o contratti di assunzione del personale e per gli atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio per i quali è previsto un termine di 60 giorni, nonché per gli accordi in materia di contrattazione integrativa, per i quali restano fermi i termini previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali (articolo 8, comma 1).

Al riguardo l’articolo 29 del decreto legislativo ha espressamente abrogato le norme che prevedevano il termine di 15 giorni per la registrazione degli impegni; conseguentemente, nella nuova realtà operativa, tale operazione deve aver luogo entro il termine complessivo di 30 giorni.

Altra novità della riforma è la previsione di un termine di 30 giorni a disposizione del dirigente responsabile della spesa per rispondere alle osservazioni e alle richieste di chiarimenti dell’ufficio di controllo o per disporre, eventualmente, l’ulteriore corso dell’atto. Tale termine decorre dalla data di ricevimento delle osservazioni, o delle richieste di chiarimenti, decorso il quale il provvedimento oggetto di osservazione è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all’Amministrazione emittente (articolo 10, commi 1 e 2).

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