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Il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per il datore di lavoro di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali.

Lo ha chiarito il Garante decidendo sul ricorso (provvedimento del 23 dicembre 2010) di un dipendente di una società che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.

Nel corso dell'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.

Il Garante non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy.

L'Autorità ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. L'acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.

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