Sinergie di Scuola

Tracciabilità

L'ANAC ha riscontrato irregolarità a seguito di diversi procedimenti di vigilanza e pertanto ha fornito alcune indicazioni generali in merito alle corrette modalità di attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, anche con riguardo agli strumenti di controllo attivabili dalle stazioni appaltanti al fine di minimizzare i rischi di violazione delle disposizioni normative.

Nel rimandare alla lettura del comunicato del 26 marzo scorso, ne richiamiamo alcuni aspetti, riguardanti in particolare gli adempimenti per le stazioni appaltanti.

Cosa devono fare le scuole

Nei riguardi delle Stazioni appaltanti è previsto l’obbligo di:

  • inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
  • - verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
  • effettuare i pagamenti sui conti correnti dedicati e utilizzare, per ogni transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).

Cosa devono fare le imprese

  • inserire all’interno del subappalto/subcontratto, a pena di nullità assoluta, le clausole che regolano la tracciabilità;
  • comunicare alla stazione appaltante i contratti stessi, anche per estratto;
  • comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  • comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti, comunicando altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  • utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici;
  • effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo alcune eccezioni;
  • riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP);
  • utilizzare il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni;
  • comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, l'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Verifiche che deve fare la scuola

Per la verifica, da parte delle stazioni appaltanti, dell’obbligo della presenza delle clausole di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità comunicano alle stazioni appaltanti i contratti per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione. È possibile assolvere all’onere di comunicazione anche mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando fermo che le stazioni appaltanti e i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

Le Stazioni appaltanti devono anche adottare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio periodico sulla tracciabilità dei pagamenti ed incassi, minimizzando i rischi di violazione della normativa in esame.

Sanzioni

Il mancato rispetto della normativa di riferimento risulta sanzionato con l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall’art. 6 della legge 136/2010, applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La legge prevede, altresì, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mancato svolgimento dei controlli da parte delle stazioni appaltanti sul rispetto della normativa sulla tracciabilità rileva ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto.

 

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