Sinergie di Scuola

Il nuovo art. 33 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 ha introdotto, solo per il personale ATA, una nuova tipologia di permessi prima non prevista dai CCNL, prevedendo la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Ovviamente tali assenze necessitano di una giustificazione.

Nell'articolo Come giustificare le assenze per visite, terapie ed esami diagnostici (in Sinergie di Scuola n. 86 - Febbraio 2019) viene illustrata la disciplina vigente e fornita indicazione su come utlizzare i permessi (anche in alternativa ad altre tipologie) e su quale documentazione presentare per giustificare correttamente l'assenza.

Inoltre, viene fatto un cenno alla nuova ipotesi di CCNL dei dirigenti della scuola, dell’università, della ricerca e dell’AFAM, che all’art. 22 disciplina le assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

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