Sinergie di Scuola

È firmata dalla Direzione Generale per gli Affari Internazionali del Miur un'interessante nota indirizzata ad alcune istituzioni scolastiche delle Regioni Obiettivo Convergenza destinatarie dei finanziamenti nell'ambito dei PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”, Asse I, Obiettivo A – Attuazione dell’azione Scuol@ 2.0, interventi a supporto del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Al di là delle indicazioni specifiche per i progetti in questione, quello che interessa alla generalità delle scuole sono le indicazioni sulle procedure di acquisizione dei beni necessari ai fini della realizzazione dei progetti finanziati, che nei casi in questione dovranno essere procedure di gara aperte previste dal D. Lgs. 163/2006 (c.d. Codice degli Appalti) con riferimento agli appalti di forniture sopra soglia comunitaria (l'importo del finanziamento è infatti superiore alla c.d. soglia comunitaria che è pari a 130.000,00 euro, IVA esclusa).

Procedure di gara sopra soglia comunitaria

Innanzitutto è necessario ricorrere in via principale a Consip, salvo che il Dirigente scolastico – svolte le opportune valutazioni di cui abbiamo già parlato in una precedente notizia - ritenga che, in considerazione delle peculiarità e/o della complessità del progetto ammesso a finanziamento, ricorra una delle fattispecie in cui non sia possibile o conveniente aderire alle convenzioni Consip.

È bene precisare che il ricorso a procedure autonome di acquisto (extra Consip) ha carattere eccezionale e può essere attuato, senza incorrere nelle previste sanzioni, nelle seguenti ipotesi:

  1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
  2. qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
  3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Unicamente in questi casi sarà possibile procedere all’acquisizione dei beni extra Consip in via autonoma, fornendo adeguata motivazione in merito agli elementi in fatto e in diritto che hanno condotto ad escludere la possibilità di ricorrere al sistema centralizzato di acquisti di beni nonché attestando di aver debitamente effettuato la verifica istruttoria (vedi fac-simile proposto da Sinergie di Scuola).

Nel caso dei progetti PON in questione, le istituzioni scolastiche dovranno avvalersi delle procedure di evidenza pubblica previste per gli appalti di forniture sopra soglia comunitaria. A tale proposito, è necessario attivare procedure di gara in coerenza con la normativa in materia di appalti sopra soglia e, in particolare, di adempiere rigorosamente gli obblighi inderogabilmente prescritti dalla normativa di settore in relazione alla pubblicazione degli atti di gara e alle relative comunicazioni. Il mancato rispetto di tali disposizioni è infatti idoneo a determinare l'illegittimità dell'intera procedura e l'inammissibilità della spesa.

Procedure aperte e ristrette

Nello specifico, occorrerà fare ricorso alle procedure aperte e ristrette disciplinate dall'art. 55 del Codice degli Appalti. Le procedure aperte sono quelle in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. 163/06 nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. Le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dagli articoli 54 e 55 del D. Lgs. 163/06. In tal caso gli operatori economici presentano una richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito.

Suddivisione in lotti

Considerata la complessità dei progetti di attuare, se le istituzioni scolastiche dovessero ritenere che vi siano i presupposti per suddividere l'appalto in lotti, al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara, i lotti dovranno essere considerati come parte di un progetto di acquisizione unitario.

Qualora il valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti, sia pari o superiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante dovrà avvalersi delle procedure di gara previste per gli appalti di rilevanza comunitaria. Difatti l’art. 29, comma 8, lett. a) e b) del Codice degli Appalti stabilisce che per gli appalti di fornitura suscettibili di frazionamento, deve essere considerato il valore cumulato dei lotti e se tale valore è superiore o pari alla soglia comunitaria si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria.

Esiste però una possibilità di deroga solo per i lotti di valore inferiore ad 80.000 mila Euro (al netto dell’IVA) e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti (art. 29, comma 8, lett. c), del Codice degli Appalti). In altri termini, la deroga all'applicazione delle procedure di rilevanza comunitaria:

  1. è ammissibile se la somma del valore di tutti i lotti inferiori a 80.000 euro è pari o inferiore al 20% del valore di tutti i lotti in generale; diversamente,
  2. se il valore cumulato dei lotti di valore inferiore a 80.000 euro è superiore alla soglia del 20%, il divieto di deroga vige per tutti i lotti e, quindi, la deroga non può trovare applicazione a nessuno dei lotti di valore inferiore ad 80.000 euro.

Nel caso di suddivizione in lotti, il Miur ricorda che le verifiche in merito alla possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip devono essere svolte con riferimento a ciascun lotto. All'esito di dette verifiche, per lotti per i quali risultino disponibili convenzioni Consip, occorrerà avvalersi di tali convenzioni, mentre, per gli ulteriori lotti, si farà ricorso al mercato.

Esecuzione anticipata

All'esito dell'aggiudicazione, sarà possibile richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto d'appalto nelle more del decorso del termine dilatorio di 35 giorni previsto per la stipula del contratto dall'art. 11, comma 10, del Codice degli Appalti, solo nell'ipotesi eccezionale in cui sussistano circostanze obiettive e non imputabili all'Istituzione Scolastica idonee a giustificare l'urgenza. A tal fine, occorrerà adottare un apposito provvedimento recante la puntuale indicazione dei motivi oggettivi che giustificano detta esecuzione anticipata.

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