Sinergie di Scuola

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Nel numero 24 dicembre 2012 l'ampio articolo di copertina e la rubrica Focus Lavoro, entrambi di Francesca Romana Ciangola, illustrano nel dettaglio tutte le novità contenute nella legge e le dirette implicazioni sul personale scolastico. Si segnalano anche i modelli allegati: modulo per l'espletamento di incarichi, richiesta di autorizzazione allo svolgimento di altra attività, comunicazione di inizio di altra attività, autorizzazione allo svolgimento di altra attività e diniego allo svolgimento di altra attività.

I nuovi obblighi di comunicazione

La nuova norma, in sostanza, impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

A seguito di tali interventi normativi, sul sito Perla PA è stata modificata la funzionalità relativa all'inserimento degli incarichi a dipendenti, aggiungendo un ulteriore campo obbligatorio da compilare, di tipo testo, nominato "Relazione di accompagnamento", che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti dalla norma e, in particolare, relativi:

  • alle norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati
  • alle ragioni del conferimento o dell'autorizzazione
  • ai criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati
  • alla rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione
  • alle misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

La norma conferma inoltre la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l'invio della dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni a comunicare, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.

Le amministrazioni sono comunque tenute anche alla comunicazione degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale

Le scadenze

La comunicazione deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, trasmettendo:

  • entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
  • entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
  • entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
  • entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.

Le sanzioni

Ai sensi del comma n.9 dell’art 53 del D.Lgs. 165/2001: "Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze."

Ai sensi del comma n.15 dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001: "Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi dall'11 al 14, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9."

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.