Sinergie di Scuola

Visite fiscali

Riprendiamo dall'INPS una sintesi concernente le assenze per malattia e le visite mediche di controllo.

Ricordiamo in proposito che il dipendente pubblico deve rispettare le seguenti fasce di reperibilità (ora uniformate a quelle dei dipendenti privati): dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi domeniche e festivi).

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Assenza alla visita

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:

  • un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita.

Modifica dell'indirizzo di reperibilità

Se necessario durante il periodo di prognosi del certificato il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente:

Il servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).

Malattia contratta all'estero

Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità europea, i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del Paese dove risiede l’assicurato.

Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia entro due giorni dal rilascio:

  • all’INPS;
  • al datore di lavoro.

Altrimenti, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da inviare immediatamente all’istituzione competente.

Nel caso di malattia insorta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi in materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione di autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione".

Per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961, è prevista l’Apostille, una legalizzazione semplificata del documento.

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