Sinergie di Scuola

Per rispondere alle numerose istanze avanzate da parte di dipendenti pubblici che manifestano la volontà di optare per la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto a seguito dell'adesione a forme Individuali di previdenza complementare (fondi aperti o piani individuali di previdenza mediante contratti di assicurazione sulla vita), l’Inpdap ha emanato la nota operativa n. 1 del 14 gennaio 2011 con la quale chiarisce che tali istanze non sono produttive di alcun effetto.

Infatti, in base alla normativa vigente, tale opzione non può essere esercitata e il TFR non può essere devoluto ad una forma pensionistica individuale.

Per i dipendenti pubblici non si applica la disciplina contenuta nell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005, ma quella prevista dal decreto legislativo n. 124/1993 e in alcune disposizioni a carattere speciale, tra le quali l'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 e il Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, che disciplinano anche l'opzione.

Pertanto, l'adesione ad una forma pensionistica individuale è possibile versando solo il contributo a carico del lavoratore e non anche il TFR che può essere destinato solo alle forme pensionistiche complementari istituite dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente, l'esercizio dell'opzione della trasformazione del TFS in TFR (funzionale alla destinazione del TFR a previdenza complementare) è possibile solo contestualmente all'adesione ad un fondo pensione negoziale e non ad una forma pensionistica individuale.

Inoltre, la disciplina relativa all'opzione di cui sopra trova applicazione solo per il personale cosiddetto "contrattualizzato" vale a dire per quel personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del capo L titolo Il, del libro V del codice civile e, conseguentemente, dai contratti collettivi di lavoro, mentre non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001 che mantiene il trattamento di fine servizio.
In conclusione, non sarà quindi possibile dare seguito alle richieste pervenute.

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