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Con messaggio n. 3204 del 23 febbraio 2012 l'Inps aveva già fornito indicazioni operative per le prestazioni a sostegno del reddito in relazione alle disposizioni di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede, tra l’altro, che i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni o comunque ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’ articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con successivo intervento normativo, art.3, comma 3, d.l. 2 marzo 2012 n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.44, è stato differita al 1° luglio 2012 l’entrata in vigore del divieto in capo alle pubbliche amministrazioni di pagamento di emolumenti in contanti o con assegno circolare per importi superiori a 1.000 euro.

Al fine di assicurare il rispetto della nuova normativa e contestualmente garantire una corretta e tempestiva erogazione delle somme spettanti ai beneficiari, è stato integrato un accordo operativo con Poste italiane S.p.a.

Pertanto, nella fase di avvio delle nuove modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012:

  • se il beneficiario della prestazione è già titolare di conto corrente postale o di libretto postale nominativo ordinario o INPS Card, potrà richiedere, direttamente allo sportello, il contestuale versamento dell’intero importo spettante sul rapporto di conto in essere;
  • se il beneficiario della prestazione non è titolare di alcun rapporto di conto corrente o di libretto postale nominativo ordinario o INPS CARD, l’addetto allo sportello postale proporrà l’apertura di un libretto postale nominativo ordinario e l’accreditamento sul medesimo della somma spettante:
    • se il beneficiario accetta la proposta e sottoscrive la modulistica per la richiesta di accredito e l’apertura del libretto, l’Ufficio postale procederà contestualmente al pagamento in suo favore;
    • se invece il beneficiario non aderisce alla proposta offerta, l’addetto allo sportello postale informerà l’interessato che non potrà ottenere immediatamente il pagamento e che dovrà recarsi presso la Sede INPS territorialmente competente per comunicare le coordinate IBAN del rapporto di conto prescelto sul quale le somme riaccreditate devono essere riemesse in pagamento. In questa ipotesi, sarà cura della competente Sede dell’Istituto, richiedere a Poste Italiane il riaccredito della somma spettante al beneficiario per effettuare la riemissione del pagamento con un nuovo accredito.

Messaggio Inps n. 10995 del 2/7/2012

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