Con circolare 98 del 5/06/2025 l'INPS ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con riferimento al requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025
L’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, inserendo al comma 1 la lettera c-bis), la quale prevede che: “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
La disposizione introduce, con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2025, un nuovo requisito contributivo di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di specifiche condizioni.
Questo nuovo requisito si applica in presenza di una cessazione volontaria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (dimissioni o risoluzione consensuale) avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
Requisito delle 13 settimane
In tali casi, il richiedente deve far valere almeno tredici settimane di contribuzione in un periodo specifico che va dalla data dell'ultima cessazione volontaria del rapporto a tempo indeterminato alla data della successiva cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI. Questo periodo di osservazione è diverso rispetto al quadriennio ordinario.
Casi esclusi
Casi esclusi dal nuovo requisito (che quindi non richiedono le 13 settimane aggiuntive) sono le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato di maternità e paternità, e le risoluzioni consensuali avvenute nell'ambito di specifiche procedure.
Esempi di dimissioni per giusta causa includono il trasferimento del lavoratore non supportato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Tra le risoluzioni consensuali escluse figura anche quella dovuta al rifiuto del lavoratore di un trasferimento ad altra sede distante oltre 50 chilometri o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.
È importante notare che, mentre la cessazione volontaria deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria (quella per cui si chiede la NASpI) può riguardare sia un rapporto a tempo indeterminato che uno a tempo determinato.
Calcolo delle settimane di contribuzione
Ai fini del calcolo delle tredici settimane di contribuzione, sono considerate utili:
- I contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato (comprensivi della quota NASpI), se rispettato il minimale settimanale.
- I contributi figurativi per maternità obbligatoria (se già versata contribuzione all'inizio dell'astensione) e i periodi di congedo parentale regolarmente indennizzati in costanza di rapporto di lavoro.
- I periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati (con possibilità di totalizzazione).
- I periodi di astensione per malattia dei figli fino a 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi per anno solare.
- Le settimane di contribuzione nel settore agricolo, cumulabili con le altre (con sei contributi giornalieri agricoli equivalenti a una settimana contributiva).
Misura e durata della prestazione
La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo rimane invariato secondo le disposizioni precedenti (articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22/2015, circolare n. 94/2015).