Sinergie di Scuola

A favore di lavoratori prossimi alla pensione che si sono trovati o si trovano in particolari condizioni di disagio sono stati adottati, a partire dal  2012, provvedimenti di salvaguardia riguardanti i lavoratori ai quali potrà essere applicata la normativa in materia di requisiti e decorrenze del trattamento pensionistico vigente prima della data di entrata in vigore della riforma.

L’ultima salvaguadia è stata introdotta dalla Legge 10 ottobre 2014, n. 147 (in G.U. 246 del 22/10/2014) recante "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (c.d. sesta salvaguardia).

In particolare, l'articolo 2 della legge prevede le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori previste - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell' articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Legge Fornero).

Tra i lavoratori ammessi alla salvaguardia, la nuova legge consente a 1.800 lavoratori, pubblici e privati, di accedere al trattamento pensionistico facendo valere i requisiti ante Fornero, purché maturino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2016 e a condizione che nel corso del 2011 fossero in congedo o in permesso mensile per assistere un familiare disabile in situazione di gravità. In sostanza, è prevista l’estensione di un anno per accedere al beneficio del termine ultimo di decorrenza previsto dalla quarta salvaguardia.

In attesa di indicazioni da parte del Miur, si ritiene che l’estensione della sesta salvaguardia possa interessare anche il personale scolastico che abbia fruito nel 2011 di periodi di congedo straordinario di cui all' art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001, ovvero fruito dei permessi ai sensi dell'art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992.

I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda entro il 5 gennaio 2015 secondo le modalità indicate nella circolare n. 27 del 7/11/2014 del Ministero del Lavoro, alla quale sono allegati anche il modulo di istanza da presentare e la dichiarazione sostitutiva di interesse dei lavoratori in questione (dichiarazione sostitutiva di certificazione lett. d)).

Per approfondimenti vedi anche "Procedura per accedere ai benefici della sesta salvaguardia". La notizia è riservata agli abbonati.

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