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Le nuove disposizioni introdotte dall’art. 12-decies della Legge 30 luglio 2010, n. 122 si applicano alle domande di ricongiunzione ai fini pensionistici presentate a decorrere dal 31 luglio 2010.

Per tali istanze il beneficio pensionistico derivante dalla ricongiunzione viene capitalizzato con i coefficienti attuariali previsti dalle tabelle vigenti all’atto di presentazione della domanda (attualmente quelle approvate DM 31 agosto 2007).

A precisarlo è l’Inpdap con la nota prot. n. 12341 del 10 settembre 2010, con la quale si è chiarito che la modifica introdotta dalla suddetta norma riguarda esclusivamente le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo della riserva matematica e non comporta il venire meno del principio secondo il quale per i dipendenti pubblici di sesso femminile il calcolo delle riserva matematica, ai fini della determinazione del contributo per le ricongiunzioni dei periodi assicurativi, debba essere effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile (Corte Costituzionale, sentenza n. 764/1988).

Di conseguenza, l’onere delle ricongiunzioni per le domande presentate a partire dal 31 luglio 2010 continua ad essere calcolato sulla base delle tabelle predisposte per i soggetti di sesso maschile,  ancorché aggiornate alla data di presentazione della domanda.

Non vi è invece alcuna variazione nella determinazione delle ricongiunzioni ai sensi della legge n. 45/1990 (ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), anche in considerazione della circostanza che la riserva matematica per tali ricongiunzioni è stata da sempre correlata alle tabelle approvate con il decreto ministeriale vigente all’atto della presentazione della domanda.

Rimane confermato, anche per questa tipologia di ricongiunzioni, l’utilizzo per i dipendenti di sesso femminile delle analoghe tabelle previste per i dipendenti di sesso maschile.

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