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L'applicazione delle salvaguardie per l'accesso al trattamento pensionistico con i requisiti ante Fornero incide sulla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio?

La risposta è no e l'Inps lo spiega alle proprie sedi con messaggio n. 8680 del 12/11/2014, con il quale ha fornito indicazioni in merito ai termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti ai fini Tfs e Tfr alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps, interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all’art. 24 del DL 201/2011 (cd. Riforma Fornero), nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro.

In particolare, l'Inps spiega che per i lavoratori che nel 2011 hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap o dei permessi di cui alla legge 104/92, beneficiari delle salvaguardie previste dal decreto legge 201/2011, non sono previsti  termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr diversi da quelli del regime generale. Ciò in quanto la salvaguardia disposta dal decreto, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Conseguentemente, è necessario tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento.

Ad esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la  maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, nulla rilevando la circostanza che il pensionamento sia avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva.

Nel messaggio l’Inps chiarisce anche alcuni aspetti riguardanti i casi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della p.a. al raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione anticipata, e ricorda che la legge 11 agosto 2014, n. 114 ha modificato l’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, prevedendo che  “con decisione motivata con riferimento  alle  esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, incluse  le  autorità  indipendenti,  possono,  a  decorrere   dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere  dal  1º  gennaio  2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e  il  contratto  individuale anche del personale dirigenziale, con un  preavviso  di  sei  mesi  e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale  ai  sensi  del  citato  comma  10 dell'articolo 24 […]”.

A partire dalla data di entrata in vigore della legge 114/2014 sopra citata (19 agosto 2014) le risoluzioni unilaterali operate prima del raggiungimento  dell’età  anagrafica che evita le riduzioni del trattamento pensionistico sono illegittime e, in ogni caso, devono essere considerate alla stregua di licenziamenti non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, ovvero di dimissioni, con conseguente applicazione del termine di pagamento ordinario di 24 mesi.

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