Sinergie di Scuola

Con la Circolare n. 27 del 12/02/2013 l'Inps ha comunicato le nuove aliquote di computo per il 2013 per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art.46 bis, comma 1 lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del DL n.83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. 

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento. In totale tali soggetti devono quindi versare un'aliquota di 27,72%.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).

Invece, per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).   

Le predette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00. Il minimale è invece euro 15.357,00.

Per quanto riguarda i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.

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