Sinergie di Scuola

Di istruttoria diretta da parte delle Scuole e invio all’I.N.P.D.A.P. delle domande di riscatto del servizio pre-ruolo ai fini della buonuscita e del TFR si parla nella nota prot. n. 21901 del 29 settembre 2011, con la quale l'U.S.P. di Roma fornisce indicazioni, anche con riferimento al personale assunto nell’anno 2001 in regime di TFR.

Innanzitutto, ciascun richiedente il riscatto deve compilare la quarta pagina del modello PR1,consistente nella formale estrinsecazione della volontà di riscattare ai fini della buonuscita il servizio pre-ruolo e servizi speciali. Dopodiché la scuola apporrà sul modello la data di acquisizione al protocollo e il numero di protocollo con firma del Dirigente scolastico attestante anche l’esattezza dei dati anagrafici del richiedente.

Segue la compilazione, da parte dell’ufficio di segreteria, dei dati indicati nella prima pagina: generalità del richiedente, data e luogo di nascita, sede di servizio, domicilio, qualifica rivestita, età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, data di decorrenza della iscrizione al Fondo di Previdenza I.N.P.D.A.P. - data coincidente con la decorrenza economica della immissione in ruolo - la data di acquisizione al protocollo, l’ufficio che cura la ritenuta sugli assegni (Direzione Provinciale dei Servizi Vari) e lo stipendio in godimento alla data di presentazione della domanda.

Nella pagina interna l’ufficio di segreteria, dopo che l’interessato avrà compilato per uso interno una precisa distinta dei servizi chiesti a riscatto, indicherà i servizi medesimi, civili e militari, precisando le date di inizio e fine di ciascun periodo e la relativa durata del rapporto d’impiego espresso in anni, mesi e giorni; a fianco di ciascun servizio dovrà essere specificata la natura del medesimo, vale a dire se trattasi di servizio civile statale o di servizio civile prestato alle dipendenze di Ente Pubblico o di servizio militare e le disposizioni di legge che ne prevedono la valutabilità ai fini del trattamento di quiescenza (es.: D.P.R. 29/12/1092 per i servizi civili statali e alle dipendenze di Enti Pubblici e servizi militari, art. 116 del D.P.R. 31/5/1974 N. 417 per i servizi prestati in Istituti legalmente riconosciuti o paritari).

Relativamente al servizio militare si precisa che il servizio riscattabile è il solo servizio di leva o volontario prestato fino al 29/1/1987, data di entrata in vigore della legge 24/12/1986 n. 58, essendo il servizio militare di leva prestato dal 30/01/1987 in poi utile ex se ai fini della buonuscita.

Nella stessa pagina andrà indicato anche il corso di studi universitari chiesto a riscatto (il solo periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi a decorrere dalla data di immatricolazione, tenendo presente che la data di inizio di ogni anno accademico coincide con il 1 novembre e la data finale coincide con il 31 ottobre).

Nel riepilogo andrà indicato il numero di anni corrispondente alla durata legale del corso di studi. La colonna “natura del servizio” sarà riempita con l’indicazione della Facoltà universitaria frequentata e del dispositivo di legge che ne prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza (es art. 13 del D.P.R. 29/12/1973 N. 1092 ovvero art. 2 del Dlgs 184/1997).

Tutti i servizi chiesti a riscatto debbono essere documentati. Gli uffici di segreteria dovranno quindi accertare che vi sia perfetta corrispondenza tra le date iniziali e terminali di ciascun servizio chiesto a riscatto nel modello PR1 e le date iniziali e terminali riportate nei certificati allegati dal richiedente.

I certificati attestanti i servizi prestati in Istituti legalmente riconosciuti o paritari e i certificati attestanti i rapporti di lavoro intercorsi con Enti Pubblici dovranno contenere la dichiarazione che all’interessato non è stata liquidata nessuna indennità di fine rapporto all’atto della cessazione dal servizio.

Il servizio militare chiesto a riscatto dovrà essere documentato con il foglio matricolare se
prestato in qualità di militare di truppa o di sottufficiale e con lo stato di servizio se prestato in
qualità di ufficiale.

Tutta la certificazione prodotta dall’interessato rimarrà agli atti della Scuola unitamente alla minuta del modello PR1.

Dunque, cosa è necessario inviare all’INPDAP? All’Istituto sarà spedito l’originale del modello PR1.

Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR – chiarisce infine la nota in commento - non prevedono invece l’istituto del riscatto. Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici dall’art. 1 – comma 9 – del DPCM 20/12/99 che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.

Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR; non è dunque possibile riscattare titoli di studio, servizi speciali, servizio militare etc. )

Per il riscatto di periodi di assenze e congedi il riferimento è la Circolare INPDAP n. 11 del 12 marzo 2001.

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