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Un'ulteriore intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica cerca di fare chiarezza su quanto disposto recentemente, in materia di assenze per malattia e visite fiscali, dal Decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111.

Già con la circolare n. 10/2011 dello scorso agosto lo stesso Dipartimento aveva chiarito che “con la nuova norma è stata [...] introdotta una maggiore flessibilità nella determinazione dell'amministrazione, per tener conto della situazione contingente, fermo restando l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.

Sul punto, molti sono stati i dubbi, soprattutto per quanto riguarda l'esatta interpretazione da dare alle giornate "non lavorative".

Così, con parere UPPA n. 3 del 21 novembre 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha risposto al Ministero dell'Interno, precisando che per giorno non lavorativo non vanno intese solo le domeniche o le festività, ma anche le ferie, i permessi e l'articolazione del turno di lavoro di ciascun dipendente. Si tratterebbe dunque di un concetto soggettivo che deve tener conto delle variabili di volta in volta in gioco. Un dipendente che, dopo un giorno di permesso, si assenti per malattia dovrà così ricevere la visita fiscale.

Il parere UPPA si sofferma anche sulle modalità di giustificazione delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, chiarendo che per tali assenze è sufficiente che il dipendente presenti l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha eseguito la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.

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