Sinergie di Scuola

Il 30 giugno il ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta, il ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna e il sottosegretario con delega alle Politiche per la famiglia Carlo Giovanardi hanno sottoscritto una circolare rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni in tema di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i pubblici dipendenti.

La circolare n. 9 fornisce indirizzi e raccomandazioni sulla trasformazione del rapporto sia per l'applicazione della disciplina a regime (innovata dal decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008) sia per la gestione della fase transitoria (regolata dall'art. 16 della legge n. 183/2010, il c.d. "collegato lavoro"). In particolare, quest'ultima norma ha previsto, in sede di prima attuazione, la possibilità per le amministrazioni di rivedere le situazioni di part-time già in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, accordando un potere unilaterale speciale per ricondurre i rapporti a tempo pieno nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Tra gli aspetti trattati dalla circolare, merita attenzione l’individuazione delle fattispecie che radicano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto. A tale proposito, il comma 1, dell’art. 12 bis del D.Lgs. n. 61 del 2000, come modificato dall'art. 1 della l. n. 247 del 2007, prevede che hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico e di quello privato affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta. Il comma 2 ed il comma 3 disciplinano i titoli di precedenza nella trasformazione a favore dei:

  1. lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
  2. lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  3. lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;
  4. lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.

Altra situazione meritevole di tutela è poi quella dei famigliari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). Questa sindrome, che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, è stata oggetto di un recente intervento normativo con la legge n. 170 del 2010, con il quale sono state previste apposite misure di sostegno e all'art. 6 è stato stabilito che "I famigliari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.". La norma fa poi rinvio ai contratti collettivi per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, la concreta attuazione del diritto è subordinata alla regolamentazione da parte dei contratti stessi. Comunque, la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell'ambito di quanto già previsto dal citato art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dai CCNL vigenti in ordine alla flessibilità dell'orario.

La circolare precisa inoltre che nel caso di titolarità del diritto alla trasformazione  (lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa), una volta ricevuta l'istanza dell'interessato, l'amministrazione non può negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione; pertanto, la determinazione di trasformazione deve essere presa entro 60 giorni dalla domanda. Nel caso di titolarità di un diritto di precedenza, la domanda dell'interessato deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti.

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