Sinergie di Scuola

Sostituto dsga

In data 12 giugno l'ARAN ha pubblicato due orientamenti applicativi di interesse per il personale scolastico, con riguardo al sostituto del titolare dell'incarico di DSGA.

Li riportiamo di seguito.

Quali sono gli strumenti che ha a disposizione il DS dell’istituzione scolastica per procedere alla sostituzione del titolare dell’incarico di DSGA per un breve periodo?

Id: 34561

L’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, al comma 1, prevede una forma di sostituzione che possiamo definire “breve” del titolare di incarico di DSGA nel caso in cui lo stesso si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa. In tale ipotesi il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o, in assenza di questi, nell’Area degli Assistenti, che a sua volta è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Tale incarico, comunque, non può eccedere la durata massima di 3 mesi continuativi, incluse le proroghe, e l’effettuazione della sostituzione è obbligatoria.

Al personale che, ai sensi del su citato comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio.

Qual è il trattamento economico che compete al sostituto del titolare dell’incarico di DSGA nel caso di incarico ad interim?

Id: 34556

L’art. 57, comma 3, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 relativo alla sostituzione del titolare di incarico di DSGA è chiaro nello stabilire che l’incarico ad interim viene conferito a funzionari privi di incarico di DSGA o, in sua assenza, ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA, solo “Qualora nella vigenza dell’incarico triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi…”:

Lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione.

Per indennità di direzione, così come dispone l’art. 56 dello stesso CCNL, si intende l’intero importo dell’indennità, che si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

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