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In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi d'urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative.

Il chiarimento è contenuto nella sentenza n. 46282 del 10/11/2014, con la quale la Corte di Cassazione, sezione penale, richiama una precedente sentenza del 2013 (Sezioni Unite, sentenza 2 maggio 2013 n. 19054) riguardante l'uso del telefono dell'ufficio (in quel caso era un cellulare) per effettuare diverse telefonate personali.

La Suprema Corte, nel rigettare la decisione della Corte d'Appello di Palermo con rinvio ad altra sezione della medesima Corte, ha sottolineato che il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone comunque l'offensività del fatto che, nel caso del peculato d'uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. ovvero con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio.

Nel caso in questione, una dipendente di una casa circondariale, nel periodo che andava dall'ottobre 2007 al maggio 2008, aveva utilizzato l'utenza di servizio con ripetitività praticamente giornaliera e spesso anche utilizzandola più volte nell'ambito della stessa giornata, perlopiù verso le utenze del marito e del figlio. La Corte d'appello aveva escluso che il riconoscimento del debito fatto dall'imputata (che aveva rifuso alla P.A. le somme dovute per le telefonate indebitamente effettuate con la linea di servizio nel periodo suddetto) potesse escludere il danno economico per la pubblica amministrazione; ad avviso del giudice, infatti, non era possibile sostenere che la differenza tra quanto calcolato e fatturato dai contabili della casa circondariale – conteggio accettato dall'imputata – e l'effettivo danno alla pubblica amministrazione fosse di tale portata da annullare ogni rilievo delle indebite condotte tenute dalla donna, dovendosi di contro ritenere che l'appellante avesse procurato un danno economico stimabile in varie decine di euro, dunque non trascurabile, né al di sotto della soglia minima di rilevanza penale del fatto.

La Cassazione però non è d'accordo, ritenendo che "la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite, laddove non ha proceduto ad una commisurazione puntuale del danno economico cagionato alla pubblica amministrazione, così da poter affermare che la condotta abbia superato la soglia di rilevanza penale. In particolare, il giudice di secondo grado non ha verificato se l'utilizzo da parte dell'imputata del telefono presente nel suo alloggio di servizio abbia cagionato un apprezzabile danno al patrimonio della p.a., non ricorrendo, nella specie, i presupposti per ravvisare una concreta lesione della funzionalità dell'uffici".

Sotto un primo aspetto, la Corte territoriale si è infatti limitata ad affermare che il danno procurato alla amministrazione è “stimabile in varie decine di Euro” e, “ovviamente, non può essere considerato trascurabile”, senza quantificarne in modo esatto l'ammontare, così da consentirela verifica in ordine alla correttezza della valutazione in termini di non irrilevanza del danno cagionato e quindi di obiettiva offensività del fatto.

Sotto altro profilo, la Corte ha poi proceduto alla commisurazione del danno economico cagionato alla pubblica amministrazione nell'intero e unitario spazio temporale preso in considerazione e ciò tenuto conto del “costante plurimo utilizzo giornaliero fatto del telefono di servizio a fini privati”. Il che, per la Cassazione, si pone in evidente contrasto con le chiare indicazioni della suddetta sentenza delle Sezioni Unite, che al riguardo ha evidenziato che la struttura del peculato d'uso, che implica l'immediata restituzione della cosa, impone la valutazione del danno economico cagionato alla pubblica amministrazione come “riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l'unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile”.

In altri termini, in caso di uso indebito, per scopi personali, dell'utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio, ciascuna telefonata compiuta con l'apparecchio di servizio integra un'autonoma condotta di peculato d'uso, rispetto alla quale dovrà dunque essere compiuta la verifica di offensività e, quindi, di rilevanza penale del fatto; ciò salvo che, per l'unitario contesto spazio-temporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un'unica e indivisibile condotta.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del telefono d'ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, debba considerarsi (anche al di fuori dei casi d'urgenza o di eventuali specifiche e legittime autorizzazioni) penalmente irrilevante.

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