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Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico e morale avanzata dal dipendente pubblico nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, qualora l'infortunio sia dovuto ad una scivolata, senza possibilità di appiglio, nel trasportare dei faldoni di pratiche da una stanza all’altra.

Così ha recentemente deciso il Tar Campania - Napoli, Sez. V - con la sentenza n. 5593 del 5/12/2013.

Questi i fatti. Un dipendente della Provincia di Caserta, in seguito ad infortunio sul lavoro con frattura del trochide omerale destro e postumi invalidanti quantificabili nella misura del 20% circa, aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza delle lesioni da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo, e successivamente aveva inoltrato istanza per il risarcimento del danno biologico, di quello morale e di quello patrimoniale subiti in conseguenza dell’infortunio. L’Amministrazione aveva negato l’equo indennizzo perché il dipendente era già beneficiario di rendita vitalizia corrisposta dall’INAIL per la medesima infermità, oltre che il risarcimento del danno biologico e morale in quanto privi di elementi giustificativi per la mancanza del fatto colposo del datore di lavoro.

Nel decidere, il Tar Campania ha innanzitutto evidenziato come sia necessario distinguere tra riconoscimento dell'equo indennizzo da causa di servizio e il risarcimento del danno; quest'ultimo infatti, quanto ad oggetto e finalità, "tende a ristabilire l'equilibrio nella situazione del soggetto turbato dall'evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisio-psichica", mentre invece l'equo indennizzo spettante ai dipendenti degli enti pubblici per infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell'integrità fisica non inferiore al 15%, è assimilabile a una delle molteplici indennità che l'Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio. Per quanto sopra, equo indennizzo e risarcimento del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) sono tra loro compatibili e cumulabili, senza che l'importo liquidato a titolo di equo indennizzo possa essere detratto da quanto spettante a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del datore di lavoro. "Semmai - scrive il Tar - esiste un divieto di cumulo tra rendita vitalizia erogata dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo per causa di servizio". Al contrario, quanto al rapporto tra rendita vitalizia erogata dall'I.N.A.I.L. e risarcimento dei danni non patrimoniali - compresi quello alla salute o biologico e quello morale - conseguenti a infortunio sul lavoro, in conseguenza dell'estraneità di tali componenti di danno alla copertura dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal DPR 30.6.1965, n.1124 e in applicazione dei principi affermati nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 87, 356 e 485 del 1991, le limitazioni poste dall'art.10 del DPR n.1124 del 1965 all'azione risarcitoria del lavoratore infortunato nei confronti del datore di lavoro riguardano solo il danno patrimoniale collegato alla capacità lavorativa generica, mentre esse non si applicano al danno alla salute o biologico e ai danni morali exart. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale esulanti dalla copertura assicurativa obbligatoria.

Quindi, il lavoratore ha diritto al loro risarcimento integrale in presenza dei presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro, tenendo conto che il risarcimento integrale di queste voci di danno costituisce un diritto del lavoratore infortunato da far valere autonomamente, e non già a titolo differenziale, nei confronti del proprio datore di lavoro, indipendentemente dalla entità dell'indennizzo erogato dall'istituto assicuratore, nei casi di infortunio o malattia professionale addebitabili ad una colpa, anche se concorrente e non di rilievo penale, del datore di lavoro o di un qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba rispondere civilmente, con la sola esclusione dei casi in cui l'evento lesivo sia riconducibile a caso fortuito, a forza maggiore, o a colpa esclusiva dello stesso lavoratore.

Fatte queste premesse, il Tar ritiene che l'azione esperita dal ricorrente vada qualificata come azione da responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c. che costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, la quale obbliga il datore di lavoro a tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti imponendogli l'adozione di tutte le misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione del bene della salute nell'ambiente e in costanza di lavoro anche quando faccia difetto la previsione normativa di una specifica misura preventiva o risultino insufficienti o inadeguate le misure previste dalla normativa speciale.

Sul piano processuale, in tali casi il lavoratore che agisca per il risarcimento di tali danni deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, ossia da caso fortuito o forza maggiore, e di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno.

Allo stato degli atti, per il Tar non c'è dubbio circa la non imputabilità all’Amministrazione del danno occorso al dipendente e circa la mancata violazione degli obblighi di sicurezza; risulta, infatti, che "…l’infortunio si verificò all’interno dell’Ufficio…ove nel trasportare dei faldoni di pratiche da una stanza all’altra scivolava e, non avendo la possibilità di aggrapparsi, perdeva l’equilibrio finendo di lungo a terra…".

Per tali motivi il ricorso del dipendente non è stato accolto.

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