In data 12 giugno l'ARAN ha pubblicato alcuni orientamenti applicativi di interesse per il personale scolastico, con riguardo ad alcune tipologie di permesso.
Li riportiamo di seguito.
Permesso studio e permesso per assemblea sindacale
I dipendenti delle istituzioni scolastiche possono fruire nella stessa giornata di un permesso per diritto allo studio e di un permesso orario per la partecipazione ad assemblea sindacale?
Id: 34589
L’art. 37 del CCNL 18/01/2024 regola la materia del diritto allo studio ed è espressione di una volontà contrattuale tesa ad agevolare il dipendente nella fruizione dei permessi orari per il diritto allo studio (v. comma 4) presentando alla propria amministrazione idonea certificazione (comma 5).
Per quanto concerne il diritto di assemblea, che è espressione concreta di libertà sindacale, esso è regolato dall’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024. In particolare, il comma 4 dell’articolo sopra citato dispone: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea….”. Inoltre, il successivo comma 6 afferma che “ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. …”.
Ne consegue che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, convocate nel rispetto della disciplina definita dal CCNL.
Alla luce delle due norme contrattuali, questa Agenzia non ravvisa ostacoli alla fruizione nella stessa giornata di tali diversi istituti contrattuali, salvo il rispetto degli articoli sopra indicati.
Permessi legge 104/92
Il personale ATA, compreso il titolare di incarico di DSGA, può usufruire dei permessi ex lege 104/1992 in modalità oraria e frazionata, ad es. 1 ora al mattino e 3 ore pomeridiane?
Id: 34587
L’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.
La clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa di cui al richiamato art. 33, comma 3, ma, al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell’istituto in parola, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.
Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza ed in luogo dei permessi giornalieri – il permesso orario previsto dall’art. 68 del CCNL 18.01.2024, che può anche essere frazionato nella giornata.
Permessi per motivi personali o familiari
Quale documentazione è utile a soddisfare l’autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale delle istituzioni scolastiche, al fine di poter fruire dei permessi di cui al comma 12 dell’art. 35 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024?
Id: 34580
Dal disposto dell’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 – secondo il quale “il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono essere anche fruiti ad ore con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari) - emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.
Sul punto va considerato che i possibili motivi a supporto della richiesta non sono specificati dal CCNL né definiti sulla base di elencazione di causali, atteso che la clausola contrattuale prevede genericamente che i permessi sono fruiti “per motivi personali e familiari”.
Tuttavia, è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 445/2000. Nel dettaglio del quesito posto, considerato che nessuna norma prevede l’elencazione dei requisiti formali e sostanziali della documentazione da presentare, la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata è rinviata al dirigente scolastico che, operando con la capacità e i poteri organizzativi del privato datore di lavoro, potrà valutare se la stessa sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola.
Permesso matrimoniale
È possibile fruire, senza soluzione di continuità, del permesso matrimoniale e dei 3 gg. di permesso retribuito per motivi personali o familiari?
Id: 34577
La possibilità di cumulare le due tipologie di permesso (permesso per matrimonio e permesso per motivi personali o familiari) è consentita - nel comparto Istruzione e ricerca, sezione Scuola - dall’art. 15 del CCNL comparto Scuola del 29/11/2007, il quale, ai commi 2, 3 e 4 dispone che:
“2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione….
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.”
Partecipazione ad assemblea sindacale
Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, la dichiarazione resa dal personale scolastico interessato a partecipare all’assemblea sindacale è soggetta ad un termine di preavviso? Tale termine è da considerare perentorio od ordinatorio?
Id: 34554
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, il dirigente scolastico, contestualmente all’affissione all’albo e al fine di raccogliere, con un preavviso di 48 ore rispetto alla data dell’assemblea sindacale, la dichiarazione individuale scritta di partecipazione del personale interessato all’assemblea, provvede a darne avviso con circolare interna a tutto il personale. La dichiarazione così espressa dal personale della scuola fa fede del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Ne consegue che il termine delle 48 ore è perentorio e tale perentorietà è correlata all’esigenza di raccogliere le adesioni di partecipazioni all’assemblea almeno 48 ore prima della data della stessa proprio al fine di consentire al dirigente scolastico di adottare tutte quelle determinazioni e misure inerenti all’organizzazione scolastica e alla gestione del personale in generale.