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È possibile licenziare un lavoratore in prova, senza l’obbligo di motivazione.

A stabilirlo è la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010 ha dichiarato che, ai sensi dell’art 2096 c.c. e dell’art 10 L. 604/96 (norme sui licenziamenti individuali), “il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore, alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso”.

La discrezionalità del potere di recesso del datore di lavoro non è però assoluta. Infatti “deve essere coerente con la causa del patto di prova sicché, il lavoratore che non dimostri il positivo superamento della prova o, la imputabilità del recesso a cause estranee alla prova stessa, non può eccepire nè dedurre in sede giurisdizionale, la nullità del licenziamento”.

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